Quando si parla di Parità di genere, cioè il pari trattamento tra uomo e donna, con riferimento alla sfera aziendale – quindi in ambito lavoro – ci si può riferire a due particolare misure: un’opportunità da un lato, veri e propri obblighi dall’altro.
Nella presente trattazione sintetizziamo le due misure, con lo scopo di fare chiarezza per le imprese.
Ci stiamo riferendo a:
- CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE (Art. 3 del DM 29 aprile 2022)
- RAPPORTO BIENNALE PARITÀ DI GENERE OBBLIGATORIO (Art. 46 D.Lgs. 198/2006)
Certificazione Parità di genere
La certificazione Parità di genere (art. 3 del D.M. 29 aprile 2022) è un sistema di certificazione volontaria, introdotto per attestare le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere. È, quindi, una vera e propria certificazione (come la ISO per intenderci) e si basa infatti sulla Prassi di Riferimento denominata UNI/PdR 125:2022 che definisce specifici indicatori di performance per sei aree: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione, equità retributiva, tutela della genitorialità e work-life balance.
L’obiettivo è incentivare e accompagnare le imprese nell’adozione di politiche attive per la parità di genere, colmando i divari esistenti. L’adesione rimane volontaria per tutte le tipologie di imprese ed organizzazioni, pubbliche e private, indipendentemente dalle dimensioni. Per certificarsi UNI/PdR 125:2022 è opportuno contattare organismi di valutazione accreditati (generalmente la certificazione ha validità triennale, con monitoraggio annuale).
Qualora si opti per la certificazione, i benefici sono i seguenti:
- possibilità di richiedere uno sgravio contributivo pari all’1% del monte contributivo conto ditta (nel limite massimo di 50.000 euro annui), ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 162/2021*;
- punteggi premiali in bandi pubblici.
La normativa richiede di predisporre un’informativa annuale sull’adeguamento alla prassi UNI/PdR 125:2022, da fornire anche alle rappresentanze sindacali e alle Consigliere di Parità, per eventuali osservazioni.
*SCADENZA DOMANDA 30/04/2025: l’INPS, con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, ha diffuso le modalità per agevolarsi dello sgravio 2024, chiarendo che le imprese potenzialmente beneficiarie devono aver conseguito la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2024 e che le domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2025.
Il rapporto biennale di Parità di genere
Invece, il rapporto biennale parità di genere (art. 46 D.Lgs. 198/2006) è un adempimento obbligatorio – di legge – per le aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti. Richiede la redazione e la trasmissione telematica, con cadenza biennale, di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. L’adempimento resta facoltativo per le aziende fino a 50 dipendenti.
L’obiettivo della misura è di fornire un quadro statistico sulla situazione occupazionale di uomini e donne in azienda, analizzando aspetti come assunzioni, formazione, progressioni di carriera, retribuzioni, mobilità e licenziamenti, al fine di monitorare la parità e rilevare eventuali discriminazioni.
Infatti, più nello specifico, la normativa disciplina che occorre indicare «il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore». I dati non devono indicare l’identità del/la dipendente, del/la quale deve essere specificato solo il sesso.
Il rapporto biennale va trasmesso esclusivamente in modalità telematica tramite un modello standard del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (una copia deve essere inviata alle rappresentanze sindacali aziendali).
Sanzioni
La mancata trasmissione, o la trasmissione di dati incompleti o mendaci, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di protratta inottemperanza, anche alla sospensione di eventuali benefici contributivi (l’inosservanza può anche essere causa di esclusione da gare pubbliche).
Per ulteriori informazioni:
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tel. 0173/226609
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