Le maggiorazioni si applicano alle condotte che si realizzano dal 2019, tenendo presente che la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui esse cessano (es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).
Tabella 1
Durata media dell’orario settimanale: non può superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore (straordinari compresi) – D.lgs. n. 66/2003, art. 4, co. 2

Tabella 2
Riposo settimanale: il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive – D.lgs. n. 66/2003, art. 9, co. 1

Tabella 3
Riposo giornaliero: il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore – D.lgs. n. 66/2003, art. 7, co. 1

Tabella 4
Ferie: il dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane (consecutive in caso di richiesta del lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione e, per le altre 2 settimane, nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.


