OLTRE LA LEGGE DI BILANCIO 2022

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: COMUNICAZIONE PREVENTIVA OBBLIGATORIA PREVISTA DALLA LEGGE 215/2021

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrasto alle forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale (c.d. contratto con ritenuta d’acconto istituito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile) introduce l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio ogni volta che si verifica una prestazione di lavoro autonomo occasionale.

Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato con l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.

 

PROROGA AL 31/03/2022 DELLO STATO DI EMERGENZA, DELLO SMART WORKING SEMPLIFICATO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO E FINO AL 28/02/2022 DEL DIRITTO ALLO SMART WORKING PER I LAVORATORI FRAGILI (D.L. 221/2021)

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24/12/2021 il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 che ha previsto la proroga fino al 31/03/2022:

– dello stato di emergenza (art. 1);

– della procedura semplificata relativa al lavoro agile (art. 16);

– del congedo parentale a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di 14 anni o disabili indipendentemente dall’età (Art. 17 comma 3).

Ricordiamo che il congedo parentale straordinario era stato previsto dall’art. 9 del D.L. 146/2021 per le seguenti casistiche:

Genitori con figli minori di 14 anni o con figli disabili indipendentemente dall’età

Il lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 14, nonché per genitori con figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92, può astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, e può usufruire di un congedo straordinario per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Il congedo è fruibile in forma giornaliera od oraria con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, ed è prevista la contribuzione figurativa.

Genitori con figli di età compresa tra 14 e 16 anni

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa.

In detto periodo opera il divieto di licenziamento e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.

 

Lavoratori fragili: proroga al 28/02/2022 del diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working

Il medesimo Decreto Legge 221/2021 ha prorogato fino al 28/02/2022 (art. 17 comma 1) il diritto per i lavoratori fragili a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione ad altra mansione.

Ricordiamo che vengono considerati lavoratori fragili i soggetti in possesso di:

– certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita;

– del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 Legge 104/92.

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui