OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILE PER LA DETRAZIONE DELLE SPESE

 

La Legge di bilancio n.160 del 27/12/2019 fissa a decorrere dal 1° gennaio 2020 nuove regole per poter usufruire dei risparmi IRPEF in relazione alle spese ammesse in detrazione, quali ad esempio le spese mediche, funebri, ma non solo.

Viene introdotto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili, quindi non si possono più utilizzare i contanti, pena la perdita della relativa detrazione fiscale.

Serve perciò necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. 

 

A QUALI SPESE SI APPLICA L’OBBLIGO

La norma richiama tutte le spese detraibili al 19% indicate nell’articolo 15 TUIR, tra cui ad esempio le più frequenti sono:

– Spese mediche / Veterinarie / Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Interessi passivi mutui prima casa
– Mediazione acquisto abitazione principale
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad enti, strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Novità: DOCUMENTI DA CONSERVARE PER BONUS E DETRAZIONI

Per i pagamenti delle spese effettuati con metodi digitali e tracciabili, per poter fruire delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, sarà necessario conservare i documenti cartacei per cinque anni. Non basterà conservare una copia della fattura o lo scontrino fiscale rilasciato, ma servirà anche la copia del pagamento POS o di un altro giustificativo della spesa come l’estratto conto.

Importante: la carta o il conto dal quale si effettuano i pagamenti devono essere intestati a chi usufruirà della detrazione in dichiarazione dei redditi.

 

DUE ECCEZIONI

Il testo della nuova norma stabilisce due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo non si applica alle spese sostenute per:

– acquisto di medicinali e di dispositivi medici

– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

 

LIMITAZIONE DETRAZIONE ONERI PER REDDITI SUPERIORI A 120.000 EURO

La legge di bilancio 2020 ha limitato inoltre la detrazione (pur se le spese vengono sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR vanno ricalcolate proporzionalmente al reddito, fino ad azzerarsi per redditi oltre i 240.000 euro, tranne che per:

– interessi passivi mutui ipotecari abitazione principale;

– spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

 

Per maggiori informazioni contattare:
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
UFFICIO FISCALE
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)
fiscale@acaweb.it
0173 226611

 

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