Non ci saranno più fallimenti, ma liquidazioni giudiziali. E molti altri saranno i cambiamenti previsti, alcuni con efficacia a 30 giorni dalla pubblicazione, altri che entreranno in vigore successivamente, con la finalità di anticipare l’emersione delle crisi di impresa e le evidenze delle difficoltà economiche e finanziarie, per permettere il raggiungimento di accordi con i creditori ed il salvataggio dell’attività.
Sono a impatto immediato le norme che, modificando il Codice Civile,
– aumentano la responsabilità degli amministratori
– comportano la rivisitazione degli assetti organizzativi
– cambiano i parametri previsti per l’obbligo della nomina degli organi di controllo.
Su tali nomine obbligatorie, in particolare, viene previsto che l’organo di controllo o il revisore contabile debbano essere nominati nelle società a responsabilità limitata che superano i seguenti limiti:
– 2 milioni di attivo patrimoniale
– 2 milioni di ricavi
– 10 unità occupate in media durante l’esercizio.
ATTENZIONE: È sufficiente che uno solo dei parametri venga superato (sino ad oggi era previsto il superamento di 2 limiti su 3).
È evidente la volontà di rafforzare il ruolo del controllore, il più a lungo possibile. Viene infatti prevista l’obbligatorietà dell’organo di controllo fino a quando, per 3 esercizi consecutivi, nessuna di queste soglie dimensionali venga oltrepassata. I limiti menzionati valgono anche per le società cooperative.
Tempistiche previste per la nomina.
Nove sono i mesi fissati dalla riforma per la compiuta costituzione degli organi di controllo, termine entro il quale si dovrà provvedere anche alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, se necessarie.
Pertanto, nomine e modifiche degli statuti potrebbero presumibilmente essere rimandati fino a dicembre 2019. Opportuno sarebbe invece che le assemblee, post approvazione del bilancio 2018 in aprile/giugno 2019, cominciassero ad avviare l’iter per la nomina dell’organo di controllo o del revisore.
Questi ultimi avrebbero così il tempo utile per prendere completa visione dell’azienda e prepararsi ad assumere le nuove responsabilità richieste quando, nel 2020, entrerà in vigore la riforma nella sua interezza.
A regime sarà l’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio in cui vengono superati i limiti a provvedere alla nomina dell’organo di revisione o di controllo. A fronte dell’inattività dei soci, potrà procedere il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o in mancanza, su segnalazione del conservatore del Registro delle Imprese. Quest’ultimo, acquisendo tutte le informazioni rilevanti attraverso il bilancio e la nota integrativa, provvederà alla comunicazione al Tribunale di tutte le realtà che non si sono adeguate.
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