A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL D. L. N. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020 (C.D. “DECRETO RISTORI” ENTRATO IN VIGORE IL 29/10/2020), RIPORTIAMO DI SEGUITO LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E GESTIONE DEL PERSONALE, ATTUALMENTE IN VIGORE.
Tutto quanto di seguito esposto, potrà essere soggetto a variazioni eventualmente disposte da ulteriori decreti. In tal caso sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente.
NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIG), ASSEGNO ORDINARIO (FIS-FSBA) E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD): altre 6 settimane per la causale covid-19 (art. 12 D.L. 137/2020, commi 1-9)
Con il “Decreto Ristori” il Governo ha rimodulato l’utilizzo delle integrazioni salariali. Oltre a quanto già stanziato in precedenza, i trattamenti di integrazione salariale emanati per l’emergenza coronavirus possono essere incrementati di ulteriori 6 settimane da utilizzare tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.
ATTENZIONE: I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 rientrano comunque nel periodo normato dal D.L. di cui all’oggetto e confluiscono nelle nuove 6 settimane. Ne consegue pertanto che le settimane di integrazione salariale normate dai decreti precedenti, se non sono state usufruite entro il 16 novembre, di fatto non potranno più essere recuperate.
Esempio:
se la ditta tra il 23 febbraio ed il 16 novembre 2020:
– ha utilizzato tutte le settimane di integrazione salariali disponibili;
– non ha mai utilizzato integrazioni salariali “COVID”,
– ne ha utilizzato solo in parte,
a partire dal 16 novembre avrà diritto esclusivamente a 6 settimane da utilizzare entro il 31 gennaio 2021.
Le aziende che intendono continuare ad utilizzare gli ammortizzatori sociali dovranno segnalarlo all’atto di comunicazione delle presenze del mese.
RIMODULAZIONE DI UTILIZZO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Ricordiamo che la circolare Inps 115/2020 ha recepito la rimodulazione dell’utilizzo delle integrazioni salariali.
ll legislatore, ha modificato il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all’effettiva fruizione degli stessi, prevedendo invece che l’utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza tener conto del dato relativo al fruito. Pertanto un giorno di cassa utilizzato (o meglio, anche una sola ora di un solo lavoratore) consuntiva un’intera settimana di quelle a disposizione dall’azienda.
Esempio:
Un’azienda richiede 1 settimana di cassa, dal 16/11 al 23/11 e colloca in cassa integrazione la metà del personale nei giorni lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18. Pertanto, con la precedente normativa, tale azienda avrebbe utilizzato solo 3 giorni di cassa, invece con la nuova rimodulazione prevista dal “decreto agosto” risulterà aver fruito dell’intera settimana, in quanto autorizzata (seppur non fruita per intero).
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Il “Decreto Ristori” ha innovato l’esonero contributivo previsto già dal Decreto “Agosto” e ha disciplinato un nuovo esonero per il settore agricolo.
Si precisa che per tutte le agevolazioni sotto riportate è necessario attendere le circolari applicative da parte dell’INPS.
ULTERIORE ESONERO CONTRIBUTIVO DI ALTRE 4 SETTIMANE (IN ANALOGIA A QUELLO GIA’ PRECEDENTEMENTE DISCIPLINATO CON IL DECRETO “AGOSTO”) (art. 12 D.L. 137/2020, commi 14-16)
A chi spetta
– Datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo.
Requisiti
– Aver utilizzato un trattamento di integrazione salariale “COVID” nel mese di giugno 2020;
Non deve essere richiesto il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal Decreto “Ristori” (le nuove sei settimane tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021).
Entità
– Esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 4 settimane FRUIBILI ENTRO IL 31 GENNAIO 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020. Dall’esonero sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Si attendono ulteriori specifiche dall’INPS per la corretta applicazione dell’esonero.
N.B.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dal Decreto “Agosto”, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale delle 6 settimane previste tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021.
ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE (art. 16 D.L. 137/2020)
A chi spetta
– Filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra;
agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
Entità
– Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Si attendono ulteriori specifiche dall’INPS per la corretta applicazione dell’esonero.
– L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.
Tali esoneri restano sempre soggetti ad autorizzazione della Commissione europea.
PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO AL 31 GENNAIO 2021 (art. 12 D.L. 104/2020, commi 9-11)
Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è stato esteso fino al 31 gennaio 2021 e non opera esclusivamente nei seguenti casi:
– nelle ipotesi di cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
– nei casi di cambio appalto se il personale viene riassunto dalla ditta subentrante;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
– nel caso di fallimento quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’Impresa.