Il 13 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge n. 30 che, privilegiando lo smartworking, riorganizza gli interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Fino al 30 giugno 2021 i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni, in alternativa tra loro potranno svolgere il loro lavoro in modalità agile (smartworking), per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività didattica in presenza o all’eventuale isolamento dovuto al Covid-19 (quarantena).
I genitori di figli minori di 14 anni, cui non sarà possibile applicare il lavoro agile (smartworking), si potranno astenere dal lavoro e potranno richiedere un congedo straordinario con un’indennità INPS pari al 50% della retribuzione abituale. Il lavoratore potrà inoltre richiedere all’INPS la conversione nel nuovo congedo straordinario dei congedi parentali utilizzati dal 01/01/2021 al 13/03/2021 per l’assistenza di figli in didattica a distanza o quarantena.
Laddove la prestazione non possa essere svolta mediante il ricorso al lavoro agile, in caso di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, uno dei genitori ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (permesso non retribuito).
Ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, agli autonomi, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario privato accreditato, per i figli conviventi minori di 14 anni, è riconosciuta la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, con un limite massimo di 100 euro settimanali. Il bonus verrà erogato con il sistema del “libretto di famiglia” (ex voucher).
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