NUOVE INDENNITÀ PER DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI (ART. 15 D.L. 137/2020)

 

Le indennità di seguito indicate non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/86 ed il lavoratore deve farne richiesta all’INPS entro il 30 novembre 2020 direttamente o tramite un Patronato. Ricordiamo al proposito che il nostro patronato ENASCO (tel. 0173/226611) è a disposizione per la presentazione delle domande.

• Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 29 ottobre 2020 viene erogata un’indennità di Euro 1.000,00. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori somministrati, con gli stessi requisiti, impiegati presso società utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali.

• È riconosciuta un’indennità, pari ad Euro 1.000,00, ai lavoratori dipendenti e autonomi – non percettori di pensione e non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente – che in conseguenza all’emergenza Covid19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro individuati come segue:

a. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto, nel medesimo periodo, almeno trenta giornate di lavoro;
b. Lavoratori intermittenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro;
c. Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d. Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante da tale attività superiore a euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva iscritti alla gestione separata alla data del 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
e. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1.000,00 euro.
La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000,00 euro.

Lavoratori sportivi (art. 15 D.L. 137/2020)
Per il mese di novembre 2020, viene erogata una indennità pari a 800 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società sportive dilettantistiche che hanno ridotto, cessato o sospeso la loro attività. Tale indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A.

 

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