Indice argomenti:
- Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti
- Tracciabilità delle spese
- Somme ai neoassunti in relazione ai fabbricati
- Fringe benefit per i lavoratori dipendenti
- Incentivi per gli screening sanitari nei luoghi di lavoro
- Premi di produttività
- Detassazione delle mance
- Trattamento integrativo speciale
- Compensi straordinari comparto sanità
Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti
Con sostituzione della lett. a), co. 4, art. 51, TUIR, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente:
- per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’art. 54, co. 1, lett. a), c) e m), del CdS, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,
- concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1/01/2025,
- si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’ACI elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari trattenuti al dipendente.
Percentuale: è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Tracciabilità delle spese
È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni per:
- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente.
I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti:
- versamento bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Deducibilità della spesa in capo all’impresa
Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024 (2025 per i soggetti “solari”).
Somme ai neoassunti in relazione ai fabbricati
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro
- per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dall’1/01/2025 al 31/12/2025
- non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di € 5.000 annui.
Tale disposizione si applica ai soggetti:
- titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000 nell’anno precedente la data di assunzione;
- che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, nel caso questo sia situato a più di 100 km di distanza dal comune di precedente residenza.
Fringe benefit per i lavoratori dipendenti
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da € 258,23 a:
- € 1000, per tutti i dipendenti;
- € 2000, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Incentivi per gli screening sanitari nei luoghi di lavoro
Viene istituito, con il fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, un fondo, con una dotazione pari a € 500.000 annui a decorrere dal 2026,
- per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione,
- nonché l’acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.
Le modalità e criteri di riparto delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto ministeriale.
Premi di produttività
È ridotta al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
Detassazione delle mance
Si interviene sulle seguenti disposizioni:
- si innalza dal 25% al 30% il limite previsto del reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%;
- il regime di tassazione sostitutiva si applica con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 75.000.
Trattamento integrativo speciale
Viene riconosciuto, per il periodo dall’1/01/2025 al 30/09/2025,
- ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
- un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito conseguito nel 2024, non superiore a € 40.000.
Il sostituto d’imposta potrà compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale.
Compensi straordinari comparto sanità
I compensi per lavoro straordinario del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2/11/2022, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%.
Per informazioni generali:
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

