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Novità in materia di imposte sui redditi delle persone fisiche – Legge di Bilancio 2025

 

 

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF

È stata confermata la riduzione da quattro a tre scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote Irpef, già previste per l’anno d’imposta 2024.

A decorrere dall’anno 2025, gli scaglioni di reddito imponibile e le aliquote Irpef risultano i seguenti:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTE
fino a € 28.000 23%
oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
oltre € 50.000 43%

 

Ulteriori modifiche:

  • viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 dell’importo della detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, ove il reddito complessivo non superi i 15.000;
  • per sterilizzare l’effetto dell’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente, previste per i redditi fino a € 15.000, viene previsto che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo, venga diminuita dell’importo di € 75 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.


Adeguamento addizionali regionali e comunali all’IRPEF

Differito al 15/4/2025 il termine entro cui le Regioni e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate:

  • sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF;
  • oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF.

Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.



Somma e ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione, aventi un:

  • reddito complessivo non superiore a € 20.000 è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
    – 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a € 8.500;
    – 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 8.500 ma non a € 15.000;
    – 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a € 15.000.
  • reddito complessivo superiore a € 20.000 spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
    – a € 1.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 20.000 ma inferiore a € 32.000;
    – a € 1.000 x [(€ 40.000 – Reddito complessivo) / € 8.000], se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a € 32.000 ma non a € 40.000.

Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. Qualora, in sede di conguaglio, risulti che il beneficio non spetti, i medesimi sostituti d’imposta dovranno provvedere al recupero del relativo importo.

Nel caso in cui l’importo da recuperare superi € 60, il recupero dello stesso dovrà essere effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante la compensazione nel modello F24.



Riordino delle detrazioni

L’art. 16-ter aggiunto al TUIR prevede il riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrate al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a € 75.000 sono previsti due limiti:

  • quello stabilito dalla norma agevolativa;
  • il nuovo limite massimo di spesa determinato moltiplicando l’importo base di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a carico.

L’importo base è pari a:

  • € 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000 e non superiore a € 100.000;
  • € 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.

Il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di € 14.000 o € 8.000 è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Sono esclusi dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell’applicazione del limite, i seguenti oneri e spese:

  • le spese sanitarie;
  • le somme investite nelle start-up innovative;
  • le somme investite nelle PMI innovative.

Nel caso di spese detraibili in più annualità si rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono inoltre esclusi dal già menzionato computo, oltre agli interessi passivi sui mutui prima casa, contratti fino al 31/12/2024 e alle rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis TUIR, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31/12/2024, anche i premi di assicurazione per morte, invalidità permanente o non autosufficienza e quelli aventi ad oggetto i rischi di calamità naturali sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31/12/2024.



Detrazioni per familiari a carico

A partire dal 1° gennaio 2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per carichi familiari, come segue:

  • la detrazione per carichi di famiglia, spettante con riferimento ai figli a carico, è riconosciuta nella misura di € 950,00 per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età ≥ a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età ≥ a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L. 104/1992;
  • la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi, pari a € 750,00, per ciascun soggetto, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente;
  • le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.


Detrazione spese scolastiche

È disposto l’innalzamento a € 1.000 per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia del 1° ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di 2° grado.



Detrazione spesa per il mantenimento dei cani guida

Si prevede che dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di € 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.



Imposta sostitutiva sulle cripto-attività

L‘aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze/altri redditi diversi di cui all’art. 5 del D.lgs. 461/97, è pari al 26%.



Plusvalenze e proventi da cripto-attività

Viene aumentata al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati dal 1/01/2026.

Inoltre, viene prevista l’eliminazione della soglia di esenzione pari a € 2.000 attualmente vigente, ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività e della deducibilità dell’eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, può assumersi per ciascuna cripto-attività posseduta all’1/01/2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data purché lo stesso sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18%.

L’imposta sostitutiva, da versare entro il 30/11/2025, può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla suddetta data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

 

Per informazioni generali:

UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it



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