Trasporto stradale di merci pericolose: nomina del consulente ADR ed esenzione per speditori (nota mit 21.12.2022)


La figura del
consulente per la sicurezza in caso di trasporto merci pericolose, deve prevenire rischi per persone, beni o l’ambiente. A partire dal 2019, l’Accordo ADR (Alternative Dispute Resolution – risoluzione alternativa delle controversie) ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come speditori (per conto proprio o per conto terzi) di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023.

Sono fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione:  

• nel caso in cui i trasporti riguardino quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti dall’accordo ADR; 

• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14/11/2000 n° A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative, come precisato dalla Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 dicembre 2022 n° 40141.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente ADR, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226550
e-mail servizi@acaweb.it

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