Modifiche al regime degli impatriati

Il 27 dicembre 2023, è stato pubblicato il d.lgs. N. 209 del 27 dicembre 2023 che ha modificato il c.d. regime impatriati. Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

Il nuovo regime si applica ai contribuenti che a decorrere dal 01/01/2024:

  • trasferiscono la loro residenza in Italia
  • produrranno in Italia redditi da lavoro dipendente, assimilato o autonomo derivante dell’esercizio di arti o professioni.

Le caratteristiche dell’agevolazione sono le seguenti:

  • detassazione pari al 50% entro il limite di reddito annuo pari ad Euro 600.000,00. La detassazione è incrementata al 60% qualora il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore o in caso di nascita (o adozione) di un figlio durante il periodo di fruizione del regime agevolato;
  • la durata del regime agevolato è di 5 anni, decorrenti dal primo periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi;
  • possibilità di fruire di ulteriori 3 anni (con agevolazione massima del 50%) per chi si trasferisce in Italia entro il 31/12/2024 ed è divenuto proprietario di immobile residenziale entro il 31/12/2023 o comunque nei 12 mesi precedenti il trasferimento.

Le condizioni per poter fruire dell’agevolazione fiscale sono le seguenti:

  • il lavoratore si impegna a risiedere in Italia per almeno cinque anni;
  • il lavoratore non è stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il proprio trasferimento. Se il lavoratore presta, in Italia, l’attività lavorativa in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
    – sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    – sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    – l’attività lavorativa dovrà essere prestata per la maggior parte dell’anno nel territorio Italiano;
    – i lavoratori devono essere in possesso di elevata qualificazione o specializzazione (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007).

Per ulteriori informazioni
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