Le dimissioni presentate da una lavoratrice in gravidanza, oppure da un genitore nei primi tre anni di vita del bambino, anche se inserite nel periodo di prova, sono soggette all’obbligo della convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. 151/2001.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emanando il 13 ottobre u.s. la nota n. 14744, dopo aver acquisito il parere positivo dell’Ufficio Legislativo.
Si ricorda che il concetto di “convalida” era stato inserito nel nostro ordinamento del lavoro per rafforzare i diritti connessi alla maternità e alla paternità, configurandosi come uno strumento di tutela imprescindibile, per garantire la genuinità della volontà della lavoratrice o del lavoratore in un momento particolarmente delicato della vita familiare. Si tratta, dunque, di un importante strumento di garanzia per la libertà di scelta della lavoratrice o del lavoratore.
Pertanto, si suggerisce ai datori di lavoro, nei casi di cessazione volontaria del rapporto di lavoro, di verificare – di concerto con il nostro Ufficio paghe – se il/la dipendente rientra in una delle categorie tutelate:
- lavoratrice in stato di gravidanza (dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino);
- lavoratrice o lavoratore con figlio/a di età inferiore ai tre anni;
- lavoratrice o lavoratore nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
Nelle suddette casistiche, occorre ricordare al/la dipendente di convalidare quanto prima le proprie dimissioni contattando l’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. In assenza di convalida, il rapporto di lavoro è considerato ancora in essere.
Per ulteriori informazioni:
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