LIMITI UTILIZZO DENARO CONTANTE: RIPRISTINATA LA SOGLIA DI 2.000 EURO

 

Con effetto dal 1° marzo 2022 è stato riportato a 2.000 euro per tutto l’anno 2022 il limite per i trasferimenti di contanti.

Lo ha stabilito un emendamento approvato in sede di conversione del decreto Milleproroghe. Il limite scenderà a 1.000 euro solo dal 1° gennaio 2023. La modifica influisce sulle violazioni commesse dall’inizio dell’anno, quando il limite era temporaneamente sceso a 1.000 euro: eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia (quando era 1.000 euro) verranno considerati effettuati correttamente.  

Il limite si applica non solo per l’acquisto di beni e servizi ma, ad esempio, anche alle donazioni.  

È posto il divieto di frazionare l’operazione al fine di aggirare il limite massimo. Il divieto di superare il limite vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.  

DEROGHE 

Il divieto di utilizzo del contante oltre la soglia si accompagna a specifiche deroghe applicabili agli operatori del settore del commercio al minuto e del turismo. Risulta pertanto possibile vendere beni e servizi a cittadini stranieri extra UE non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro in contanti, mediante un’apposita procedura. 

Per fruire della deroga, è necessario inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, nella quale occorre indicare il conto corrente che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per il versamento del contante.

Un’ulteriore deroga riguarda il servizio di money transfer (rimessa di denaro), per il quale la soglia è invece fissata a 1.000 euro.  

Non configura alcuna violazione della disposizione il pagamento in due o più rate di una fattura, a condizione che i singoli importi corrisposti siano inferiori al limite di 2.000 euro.  

CREDITO DI IMPOSTA 

Viene riconosciuto un credito di imposta del 30% sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati. Il soggetto passivo non deve aver conseguito ricavi e compensi, nell’anno di imposta precedente, per un importo superiore a 400.000 euro.  

Per le commissioni maturate nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, il credito di imposta è incrementato al 100% delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti adottino strumenti di pagamento elettronico, collegati a strumenti di pagamento evoluto.

ONERI DETRAIBILI 

Ricordiamo che sono state modificate le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche. In relazione a questi oneri detraibili, dal 1° gennaio 2020 ai fini della detrazione dall’imposta lorda (del 19%) non si possono infatti più utilizzare i contanti, rendendosi necessario il ricorso a carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. 

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione a: 

– spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;

– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. 

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
Tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

 

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