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Legge di Bilancio 2026 – Principali novità in materia di lavoro

Il 30 dicembre 2025 è stata pubblicata, sul supplemento ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 199/2025 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2026”. Inoltre, negli ultimi giorni del 2025, è stata emanata la Circolare Agenzia delle Entrate n. 15 del 22 dicembre 2025 (novità sull’istituto della “Trasferta”) che citiamo nel presente articolo in quanto impatta nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Riservandoci di approfondire le tematiche d’interesse con ulteriori comunicazioni ed in attesa delle istruzioni operative da parte degli Enti preposti, riportiamo di seguito una sintesi di tutte le principali novità in materia di lavoro e gestione del personale.

Revisione della disciplina dell’IRPEF: aliquote e detrazioni (commi 3 e 4)

A decorrere dal 1° gennaio 2026, per quanto riguarda il regime di imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’aliquota per il secondo scaglione di reddito (oltre 28.000 a fino a 50.000 Euro) è ridotta di due punti percentuali.

A fronte di tale modifica, riportiamo di seguito la tabella di confronto tra gli scaglioni e le rispettive aliquote in vigore fino al 31/12/2025 e quelle in essere dal 01/01/2026.

Scaglioni di reddito ed aliquote IRPEF
In vigore fino al 31/12/2025 In vigore dal 01/01/2026
Scaglioni di reddito (Euro) Aliquota Scaglioni di reddito (Euro) Aliquota
Fino a 28.000 23% Fino a 28.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 35% Oltre 28.000 e fino a 50.000 33%
Oltre 50.000 43% Oltre 50.000 43%

Accanto alle aliquote, la legge di bilancio 2026 interviene anche sul tema delle DETRAZIONI FISCALI, modificando le regole previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In particolare, viene aggiornata la disciplina che stabilisce i limiti alla possibilità di ridurre l’imposta lorda attraverso determinate spese. La novità riguarda i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 Euro, per i quali, l’importo complessivo delle detrazioni viene ridotto.



Detassazione aumenti contrattuali (commi 7 e 12)

Al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026 (in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali stipulati dal primo gennaio 2024, ma decorrenti nell’anno 2026) sono assoggettati a una imposta sostitutiva dell’IRPEF – e delle relative addizionali regionali e comunali – pari al 5%. La misura si applica ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente (nell’anno 2025) non superiore a 33.000 Euro.

In attesa di necessarie specifiche, si ritiene che:

  • tale sgravio possa legittimamente applicarsi ai soli incrementi retributivi che spettano ai lavoratori nel corso dell’anno 2026, con decorrenza da un qualsiasi mese dell’anno 2026. Non si ritiene, invece, applicabile la detassazione agli aumenti spettanti nel 2026 la cui decorrenza è antecedente al 2026;
  • la norma intende fare riferimento ai “contratti collettivi di lavoro”, quindi, ragionevolmente dovrebbero essere esclusi gli aumenti retributivi derivanti da accordi individuali eventualmente sottoscritti tra lavoratore e datore di lavoro, i quali continueranno ad essere assoggettati a tassazione ordinaria.


Detassazione premi di produttività (commi 8 e 9)

La tassazione per i premi di produttività, che nel 2025 era già agevolata al 5%, viene ridotta all’1%. Medesima aliquota viene applicata anche per le somme erogate nel 2026 e 2027 ai dipendenti del settore privato a titolo di partecipazione agli utili di impresa.

Viene innalzato a 5.000 Euro il limite di importo complessivo entro cui si applica la tassazione agevolata (precedentemente fissato in 3.000 Euro). Il limite di reddito dei lavoratori beneficiari non deve aver superato nell’anno precedente l’importo di 80.000 Euro.

In correlazione a quanto indicato sopra, si informa anche che la Legge di bilancio prevede, per il 2026, la detassazione al 50%, per i dividendi corrisposti ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, nel limite di 1.500 Euro.



Detassazione maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni (commi 10 - 12)

Per il periodo d’imposta 2026, vengono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF – e delle relative addizionali regionali e comunali – pari al 15%, le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 Euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (ai sensi dell’art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003 e delle discipline della contrattazione collettiva);
  • maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale (come individuati dalla contrattazione collettiva);
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (previsti dalla contrattazione collettiva).

La misura opera salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. I lavoratori beneficiari devono essere titolari di reddito di lavoro dipendente per un importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 Euro.



Buoni pasto elettronici: aumento esenzione (comma 14)

Elevata da 8 a 10 Euro la soglia esentasse di buoni pasto resi in forma elettronica: la novità riguarda quindi il valore monetario non imponibile degli stessi, corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti (alla generalità o a categorie omogenee di essi). Rimane, invece, confermato nella misura di 4 Euro al giorno il limite di esenzione dei buoni cartacei.

Si ricorda che il superamento del limite giornaliero di esenzione comporta l’imponibilità previdenziale e fiscale per il valore eccedente.

Focus fringe benefit: conferma 1.000 € / 2.000 €

La Legge di Bilancio 2026 non ha modificato quanto disciplinato dalla precedente (L.207/2024), pertanto, anche per l’anno 2026 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 Euro. Tale limite è elevato a 2.000 Euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati). ATTENZIONE: il superamento delle soglie indicate comporta l’assoggettamento totale del benefit.



Incentivi e sgravi per il personale

Esonero assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (commi 153-155)

La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

L’incentivo consiste nell’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, per:

  • l’assunzione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

nonché per

  • la trasformazione, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Con apposito decreto interministeriale saranno disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto dei predetti limiti di spesa. Per la piena operatività del suddetto esonero si attendono le istruzioni operative dell’INPS.

Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici (commi 210-213)

Previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale (conto/ditta) nella misura del 100%, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne che siano:

  • madri di almeno tre figli di età minore di diciotto anni,

e

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 8.000,00 Euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL:

  • per 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
  • per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione);
  • per 18 mesi, se il contratto a tempo determinato è trasformato a tempo indeterminato (considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tali esoneri non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. I benefici sono riconosciuti entro determinati limiti di spesa. Per la piena operatività del predetto esonero si attendono le istruzioni operative dell’INPS.

 Incentivi per la trasformazione dei contratti per favorire la conciliazione vita-lavoro (commi 214-218)

Dal primo gennaio 2026, lavoratrici o lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili), hanno una priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o per la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, purché determini una riduzione dell’orario di lavoro almeno del 40%. In tal caso, i datori di lavoro privati sono esonerati dal versamento del 100% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), fino a un massimo di 3.000 Euro annui nei 24 mesi successivi dalla trasformazione del contratto (o dalla rimodulazione dell’orario). L’esonero non riguarda i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Si prevede resti ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ma con apposito decreto interministeriale, da emanare entro fine giugno 2026, saranno definite le disposizioni attuative del predetto esonero.



Modifiche in materia di versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS e in materia di previdenza complementare

La Legge di Bilancio 2026 introduce novità impattanti in materia di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS ed anche in materia di previdenza complementare, che si sintetizzano di seguito:

  • Ampliamento platea dei datori tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS, dal mese di gennaio 2026 (comma 203). La platea delle aziende che dovranno conferire le quote di TFR – non destinate alla previdenza complementare al Fondo di Tesoreria INPS – è estesa, includendo quelle che, negli anni successivi a quello di avvio delle attività, raggiungono i 50 dipendenti. Si escludono per il 2026 e il 2027, le imprese con media annuale riferita all’anno precedente inferiore ai 60 dipendenti. Dal 2032, l’obbligo è esteso alle aziende che impiegano almeno 40 dipendenti.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento per i datori di lavoro privati seguirà una nuova scansione temporale basata sulla media dei dipendenti in forza (dell’anno precedente):

Periodo di riferimento Soglia dimensionale (media dipendenti anno precedente)
Biennio 2026-2027 60 dipendenti
Periodo 2028-2031 50 dipendenti
Dal 2032 in poi 40 dipendenti

Le nuove soglie si calcolano sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente. Ciò significa che le aziende che nel corso dell’anno 2025 hanno raggiunto o superato la soglia media di 60 dipendenti, sono tenute a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS a partire dal 01/01/2026.

 Si resta attualmente in attesa delle istruzioni operative da parte dell’INPS per la gestione tecnica dei flussi contributivi. Sarà nostra cura fornirvi ulteriori aggiornamenti e dettagli applicativi non appena l’Istituto pubblicherà le indicazioni esplicative.

  • Previdenza complementare: meccanismo silenzio-assenso (commi 204-205). Dal 1° luglio 2026, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato, nel caso in cui non esprimano la propria scelta nei 60 giorni successivi all’assunzione (NB: non più 6 mesi come previsto dalla normativa precedente). In caso di presenza di più forme pensionistiche di previsione contrattuale, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
  • Aumento del limite di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare (commi 201 e 202). A decorrere dal periodo d’imposta 2026 il limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro/committente a forme di previdenza complementare viene innalzato da 5.164,57 Euro a 300 Euro. A seguito della modifica di tale limite, ai lavoratori alla prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è riconosciuta, limitatamente ai primi 5 anni di adesione alle forme di previdenza complementare, la possibilità di dedurre dal reddito complessivo – nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione – i contributi versati in eccedenza rispetto al limite di 5.300 Euro. Tale deduzione è ammessa entro il limite dell’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni ma non effettivamente versati e, in ogni caso, per un importo non superiore alla metà del suddetto limite annuo di 5.300 Euro.


Lavoro occasionale in agricoltura (comma 156)

Come noto la Legge di Bilancio 2023 aveva introdotto, in via sperimentale per il biennio 2023-2024, la disciplina speciale del lavoro occasionale in agricoltura, c.d. “LOAgri”.

Secondo tale disciplina, le imprese operanti nel settore agricolo possono utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore – prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale.

Nello scorso anno, la Legge n. 182/2025 (c.d. Legge Semplificazioni) ha prorogato tale contrattualistica fino al 31 dicembre 2025.

La recente legge di Bilancio 2026 pone a regime la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) a decorrere dall’anno 2026. Viene, pertanto, eliminato il carattere transitorio della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura, consentendone l’applicazione anche dopo il 31 dicembre 2025.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionali a tempo determinato possono:

  • essere rese da pensionati, disoccupati, percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali, studenti fino a 25 anni iscritti a un corso di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno, che (ad eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti alla prestazione;
  • avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro. Il limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro.

In caso di superamento del limite di 45 giorni, scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.



Bonus Mamme 2026: integrazione al reddito delle lavoratrici madri con 2 o più figli (commi 206-207)

Nel 2026, il bonus madri lavoratrici, vale 720 Euro netti. L’importo è aumentato rispetto all’anno scorso – da 40 a 60 Euro mensili – ed i requisiti sono:

  • reddito sotto i 40.000 euro;
  • almeno due figli, di cui il più piccolo sotto i dieci anni (o minorenne, se ci sono tre o più figli).

L’INPS dovrà emanare una circolare contenente le istruzioni per la presentazione da parte della lavoratrice e/o del patronato che l’assiste tramite il portale dell’Istituto. L’importo sarà erogato direttamente dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2026.



Estensione dei congedi parentali e congedi per malattia di figli minori (commi 219-220)

Al fine favorire la genitorialità, rafforzando le misure volte alla gestione flessibile del rapporto fra vita privata e lavoro, con l’obiettivo di preservare l’occupazione

  • con riferimento al congedo parentale, viene innalzato il limite di età dei figli da 12 anni a 14 anni ai fini del ricorso ai periodi di congedo parentale da parte dei genitori lavoratori.
  • Per il congedo per malattia del figlio, vengono estesi da 5 a 10 i giorni di permesso per la malattia di ciascun figlio. Inoltre, è esteso da 8 anni a 14 anni il limite massimo di età del figlio per cui è possibile fruire del congedo.

Pertanto, a seguito delle suddette variazioni, si riepiloga la norma:

  • dal 01/01/26 entrambi i genitori (lavoratori), alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni;
  • ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni.

Si coglie l’occasione per ricordare che per i lavoratori del settore privato, tali congedi sono considerati assenze giustificate, senza retribuzione. Tuttavia, è prevista una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.



Contratto a termine: rafforzamento delle tutele genitorialità e parità di genere (comma 221)

Al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione) per sostituzione delle lavoratrici in congedo di maternità o parentale, sarà possibile prolungare il contratto per affiancare la lavoratrice sostituita fino al compimento dell’anno del bambino.

Viene quindi innovato l’art. 4 del D.Lgs. 151/2001, che ora prevede, la possibilità di prolungare il contratto (stipulato in sostituzione di maternità) per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita di durata non superiore al primo anno di età bambino. Si ricorda che la durata complessiva dei contratti stipulati tra lo stesso lavoratore ed il medesimo datore di lavoro non può comunque superare i 24 mesi.

A riguardo, si ricorda che i commi 1 e 2 del citato articolo 4 prevedono la possibilità di assumere personale con contratto a termine per sostituzione di maternità, paternità o parentale (o malattia del figlio), anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo.

Si rammenta anche che il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale a tempo determinato per i motivi sopra elencati, è concesso uno sgravio contributivo del 50%. Come riportato nella relazione tecnica allegata alla legge di Bilancio, l’obiettivo è garantire la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità, per un ulteriore periodo di “affiancamento”, sempre entro l’anno di vita del bambino. Naturalmente occorrerà attendere indicazioni (e conferme) da parte dell’Inps.



Altre misure innovate dalla legge di bilancio: Naspi anticipata; indennità di discontinuità spettacolo; regime forfettario; pace fiscale; trattamento integrativo per il turismo

Liquidazione anticipata della Naspi in 2 rate (comma 176)

Dall’01/01/2026, per coloro che chiedono l’erogazione della Naspi in un’unica soluzione per l’apertura di Partita IVA/autoimprenditorialità, la Naspi sarà versata in 2 rate:

  • la prima rata è pari al 70% dell’intero importo (si ritiene ad accoglimento domanda);
  • la seconda è pari al restante 30% e verrà corrisposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. L’erogazione della seconda rata è concessa previa verifica della mancata rioccupazione del beneficiario, nonché previa verifica del fatto che il soggetto medesimo non sia titolare di pensione diretta (eccetto l’assegno ordinario di invalidità).

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (comma 840)

Innalzato da 30.000 a 35.000 Euro il tetto massimo di reddito dichiarato al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio; inoltre si prevede un regime derogatorio e più favorevole per i lavoratori del cinema e dell’audiovisivo.

 Regime forfettario: conferma elevazione a 35.000 Euro (comma 27)

Conferma, per l’anno 2026, l’elevazione a 35.000 Euro della soglia relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, oltre la quale non è possibile avvalersi del regime forfettario.

 Pace fiscale – Rottamazione quinquies: estinzione carichi fiscali da 01/01/2000 a 31/12/2023 (commi 82-101)

Possibilità di estinguere debiti risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, in unica soluzione oppure in 9 anni (54 rate bimestrali di ugual valore). Sono inclusi anche i debiti derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS. La misura è riservata ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma omesso i pagamenti.

 Trattamento integrativo speciale settore turistico (commi 18 – 21)

Con la Legge di Bilancio 2026 viene confermato, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex articolo 5, Legge n. 287/1991) e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, il trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

 

Per ulteriori informazioni:

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