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Legge di Bilancio 2025, le principali novità in materia di lavoro

Il 31 dicembre 2024 è stata pubblicata, sul supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale, la Legge n. 207/2024 relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2025”.

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro dipendente e previdenza, riservandoci di approfondire le tematiche di interesse con ulteriori comunicazioni ed in attesa delle istruzioni operative da parte degli Enti preposti.

Tassazione reddito lavoro dipendente: novità e conferme L.207/2024 commi 2,3,10

Aliquote scaglioni reddito

Le Legge di Bilancio 2025 conferma e rende strutturale l’IRPEF a tre scaglioni di reddito.

Le aliquote progressive sono e restano le seguenti:

  • 23% per redditi fino a 28.000 euro;
  • 35% per redditi tra 28.000 e 50.000 euro;
  • 43% per redditi superiori a 50.000 euro.

Detrazioni – No tax area – Trattamento integrativo

La detrazione prevista dal TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) per i redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi pensionistici) viene innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro per redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento porta anche ad un ampliamento della “no tax area” fino a 8.500 euro, estendendola anche ai lavoratori dipendenti, come già previsto per i pensionati. Di conseguenza, viene stabilizzato il correttivo relativo al trattamento integrativo, il quale non subisce variazioni peggiorative con l’innalzamento del limite di esenzione fiscale e resta quindi valido per i titolari di un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000.

Riordino delle detrazioni

Viene disposta, con riferimento ai percettori di reddito complessivo superiore a 75.000 euro, l’introduzione di alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni.

Il limite detraibile base è di 14.000 euro per chi ha un reddito tra 75.000 e 100.000 euro, e di 8.000 euro per chi ha un reddito superiore a 100.000 euro.

Questi importi vengono moltiplicati per i coefficienti indicati in base al numero di figli a carico. Sono escluse dal calcolo del tetto massimo alcune spese, tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o PMI innovative, nonché altre spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024.

Regime figli a carico

Viene modificato il regime di detrazione per i figli a carico, con estensione della detrazione solo ai figli di età tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con disabilità accertata.

Ricordiamo che il requisito per essere considerato fiscalmente a carico è avere un reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51, elevato a € 4.000 per i figli di età non superiore 24 anni. Inoltre, le detrazioni per altri familiari a carico (ad esempio, genitori) sono limitate ai familiari conviventi del contribuente. Tali detrazioni non spettano ai contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE in relazione ai loro familiari residenti all’estero.



Nuove misure di riduzione fiscale L.207/2024 commi 4-9

Per i soli redditi di lavoro dipendente fino a 20.000 euro, rapportati ad anno, è prevista l’erogazione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, da determinare in misura percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito.

Reddito lavoro dipendente annuo % somma integrativa spettante
RDL ≥ 8.500 7,1 %
8.500 < RDL ≤ 15.000 5,3 %
15.000 < RDL ≤ 20.000 4,8 %

Sempre per i soli redditi da lavoro dipendente compresi nella fascia tra 20.000 e 40.000 euro, è inoltre riconosciuto un contributo in misura fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro che si riduce progressivamente, fino ad azzerarsi, al raggiungimento della soglia di 40.000 euro di reddito.

Reddito complessivo annuo Detrazione annua
20.000 < RC ≤ 32.000 1000
32.000 < RC ≤ 40.000 1.000 X (40.000-RC) : 8.000
RC > 40.000 0

Questi bonus verranno riconosciuti al lavoratore dipendente in via automatica dai datori di lavoro (sostituti d’imposta), che procederanno poi a compensare il credito maturato all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificandone la spettanza in sede di conguaglio e provvedendo al recupero delle somme non dovute.

Tale detassazione non spetta ai titolari di redditi di pensione.



Fringe benefit – Welfare aziendale L.207/2024 comma 48

Fringe benefit: conferma 1000€ / 2000€

Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (in deroga a quanto previsto in via ordinaria dal TUIR), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati).

Novità auto ad uso promiscuo

Per favorire la transizione ecologica ed energetica, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, viene modificata una disposizione del TUIR relativa alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente in caso di concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Pertanto, concorre alla formazione del reddito il 50% dell’importo calcolato sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km, utilizzando il costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme trattenute al dipendente. Inoltre, la percentuale di tassazione è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.



Esenzione/deducibilità spese trasferta solo se tracciabili L.207/2024 commi 81 - 83

La nuova normativa stabilisce che, a partire dal 01/01/2025, i pagamenti relativi a spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto pubblico non di linea (ad esempio taxi o NCC) dovranno essere effettuati esclusivamente mediante metodi tracciabili, quali bonifici bancari, carte di credito o debito aziendali oppure altri metodi elettronici.

Le implicazioni principali sono le seguenti:

  1. Deduzione dei costi aziendali: Solo le spese sostenute dal dipendente e pagate con modalità tracciabili saranno considerati deducibili ai fini fiscali.
  2. Reddito di lavoro dipendente: Qualora le spese sostenute non siano pagate con modalità tracciabili, i relativi importi saranno inclusi nel reddito imponibile (sia previdenziale che fiscale) del dipendente o collaboratore.

È quindi essenziale che l’azienda adotti le misure necessarie per garantire la conformità alla normativa, adeguando i propri processi di rimborso spese.

In attesa di necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, i giustificativi presentati dai dipendenti dovranno includere oltre la fattura/ricevuta/scontrino anche la ricevuta del pagamento rilasciata dal POS (o App).



Requisiti per la fruizione della NASpI L.207/2024 comma 171

La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI, di cui devono essere in possesso i lavoratori nel caso di evento di disoccupazione involontaria verificatosi dal 1° gennaio 2025 qualora, nei 12 mesi precedenti tale evento, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale.

Al fine di prevenire abusi nel ricorso alla fruizione della NASpI, la nuova normativa stabilisce che, in riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2025, se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un atro datore di lavoro e da questi licenziato, per maturare il diritto alla NASpI deve da quest’ultimo aver lavorato almeno 13 settimane.

A seguito di tale modifica, l’indennità NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
  • possano far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
  • con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale.


Decontribuzione lavoratrici madri L.207/2024 commi 219-220

Si rende strutturale – con alcune modifiche – la misura già prevista dalla precedente legge di Bilancio, in riferimento alla decontribuzione per le lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato, con due o più figli.

I destinatari della nuova misura, a partire dal 2025, sono:

  • lavoratrici madri dipendenti;
  • lavoratrici madri autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dal 2027, per le madri di tre o più figli, spetterà fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026, l’esonero non spetterà alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo previsto dalla scorsa legge di bilancio. In merito si attendono chiarimenti da parte dell’Inps.

Ad ogni modo l’esonero spetterà a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua (salvo per le lavoratrici autonome, per cui si prevede uno specifico strumento di valutazione) e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Si attendono chiarimenti operativi dagli enti preposti.



Misure in materia di congedi parentali L.207/2024 commi 217-218

Viene elevata e resa strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino.

In particolare, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024, è previsto dal 2025, l’aumento all’80% della retribuzione dell’indennità del congedo per il secondo mese (prima 60%) e del terzo mese (prima 30%), in alternativi tra i genitori.

Il nuovo elevamento non si applica nei casi in cui il congedo di maternità o paternità sia terminato prima del 31 dicembre 2024, in questi casi rimane salvo l’elevamento all’80% del secondo mese.



Proroga maxi-deduzione nuove assunzioni L207/2024 commi 399-400

Riprodotta, anche per il 2025, l’agevolazione prevista nella legge di bilancio 2024 consistente nella maxi-deduzione in misura pari al 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, che sale al 130% in caso di assunzione di lavoratori fragili. Tale disposizione riguarda sia i titolari di reddito d’impresa che di lavoro autonomo.

Attendiamo chiarimenti dagli entri preposti.



Decontribuzione sud - Esonero assunzioni nel mezzogiorno L.207/2024 commi 404-422, 424-426

Decontribuzione sud

La Legge di Bilancio 2025 stabilisce che la c.d. Decontribuzione Sud si applichi, nella misura del 30% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Preme ricordare che si tratta dell’esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che era stato introdotto dall’art. 1, commi 161-169, della Legge n. 178/2020.

Esonero contributivo per le aziende del mezzogiorno

In vista dello stop al 31/12/2024 della “decontribuzione sud”, viene introdotto a partire dal 01/01/2025 un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli di lavoro agricolo e di lavoro domestico, che impiegano lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.

Beneficiarie del nuovo esonero (dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi premi Inail) sono le microimprese e PMI, (intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti) le quali occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Tale agevolazione, subordinata all’approvazione della Commissione Europea, si prevede sia concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «deminimis». Si specifica che nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa rientrano i datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti (ai sensi del Regolamento UE). Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato (a fasi) negli anni a partire da un contributo pari al 25% del dovuto per il 2025, con un tetto massimo di 145 euro mensili, per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024.

Tale esonero in realtà può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa, piccola e media impresa, a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. L’efficacia della disposizione in questione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.



Altre novità in pillole della Legge di Bilancio

  • Detassazione premi produttività: si conferma, per il triennio 2025-2027, la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, e che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (già prevista per il 2024 dall’ultima legge di bilancio). Tale riduzione opera su un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
  • Esenzione somme corrisposte a neoassunti per fabbricati: si prevedono gli specifici requisiti in base ai quali le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento di canoni di locazione e spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 non concorrano (per i primi due anni dalla data di assunzione) a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

 

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