MANCE NEL TURISMO: DETASSAZIONE DAL 2023 (commi 58- 62)
Le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il lavoratore abbia una retribuzione annua lorda non superiore ad Euro 50.000,00 le mance:
– sono soggette ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 5% (entro il 25% della retribuzione annua lorda);
– sono escluse dalla base imponibile al fine del calcolo dei contributi INPS e dei premi INAIL;
– concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria per il quale è richiesto un requisito reddituale.
La normativa prevede che il lavoratore possa rinunciare espressamente per iscritto alla corresponsione delle mance.
PREMI DI RISULTATO: RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA DI DETASSAZIONE (comma 63)
I premi di risultato di ammontare variabile, corrisposti sulla base di un accordo sindacale, a categorie omogenee di dipendenti a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 5% (era il 10% fino al 31/12/2022).
L’importo massimo detassabile è pari ad Euro 3.000,00 lordi (elevabile ad Euro 4.000,00 qualora l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro) a condizione che il reddito di lavoro dipendente dei beneficiari, relativo all’anno precedente, non sia superiore ad Euro 80.000,00 lordi.
ESONERO CONTRIBUTIVO IVS LAVORATORI DIPENDENTI (comma 281)
Per l’anno 2023 è stato confermato l’esonero contributivo sull’aliquota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. L’agevolazione NON riguarda i lavoratori domestici.
Rispetto al 2022, la nuova formulazione legislativa prevede delle riduzioni differenti in relazione al reddito dei lavoratori.
In particolare:
– se la retribuzione imponibile mensile non è superiore ad Euro 1.923,00 la riduzione contributiva è pari al 3%;
– se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra Euro 1.923,01 ed Euro 2.692,00 la riduzione contributiva è pari al 2%.
La riduzione contributiva sopra indicata è confermata anche per la 13ma mensilità.
Si attendono le istruzioni INPS per l’effettiva applicazione del beneficio.
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