È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato” per l’anno 2021.
Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro e previdenza.
ULTERIORI 12 SETTIMANE DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19
(Art. 1 commi da 299 a 305 e da 312 a 314)
Per la generalità dei datori di lavoro
È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per . Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:
– tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
– tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del DL 137/2020 (Decreto Ristori), pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Per le aziende agricole
Per i datori di lavoro agricoli sono previste n. 90 giornate di integrazione salariale CISOA da fruire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.
I lavoratori agricoli non rientranti nella CISOA possono comunque essere soggetti ai trattamenti di Cassa Integrazione salariale in deroga.
Lavoratori collocabili in integrazione salariale
È espressamente previsto che i trattamenti di integrazione salariale introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 siano riconosciuti in favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2021.
ESONERO CONTRIBUTIVO ALTENATIVO AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che:
– non richiedono periodi di trattamento di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021.
Entità dell’esonero:
I datori di lavoro in questione possano beneficiare dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico
– per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021;
– nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e di giugno 2020 riparametrati su base mensile.
Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL
L’esonero in esame è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO AL 31 MARZO 2021
(Art. 1 commi 309 – 311)
Il divieto di licenziamento in vigore dal 17 marzo 2020 viene prorogato fino al 31 marzo 2021.
Il divieto di licenziamento si applica a:
– tutte le procedure di licenziamento collettivo comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse,
– alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
– fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Sono altresì sospese le procedure di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
Si ricorda che, in continuità il DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), il divieto di licenziamento non è più subordinato all’integrale fruizione degli ammortizzatori sociali o dell’esonero contributivo alternativo, come originariamente previsto dal DL n. 104/2020 (Decreto Agosto).
Il divieto di licenziamento non è previsto nei seguenti casi:
– licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (come già previsto dai precedenti DL 104/2020 e 137/2020);
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
– licenziamenti intimati in caso di fallimento (come già previsto dai precedenti DL 104/2020 e 137/2020).
CONTRATTI A TERMINE: PROROGHE O RINNOVI “ACAUSALE” SE STIPULATI ENTRO IL 31 MARZO 2021 (Art. 1 comma 279)
La Legge di Bilancio, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, ha previsto la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine
– senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),
– per un periodo massimo di 12 mesi
– per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
– tramite sottoscrizione della proroga o rinnovo non successiva al 31 marzo 2021.
ATTENZIONE: qualora sia già stata utilizzata la proroga o il rinnovo “acausale” previsto dal DL 104/2020 nel corso del 2020 non sarà più possibile utilizzare la facoltà concessa dalla Legge di Bilancio.
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI GIOVANI UNDER 36 (Art. 1 commi 10 – 15)
E DI DONNE PRIVE DI STABILE OCCUPAZIONE (Art. 1 commi 16 – 19)
La legge di bilancio ha previsto degli incentivi per nuove assunzioni di giovani under 36 e donne prive di stabile occupazione. Nella tabella sotto riportata le caratteristiche principali delle due misure.
CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DI 10 GIORNI
(Art. 1 commi 25 e 363 – 364)
Il congedo di paternità obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
– prorogato anche per l’anno 2021, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
– nella misura di 10 giorni.
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo. Anche per l’anno 2021, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
STABILIZZAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE (Art. 1 comma 8)
La legge di Bilancio ha stabilizzato la cosiddetta “Ulteriore detrazione”, prevista originariamente nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020.
Potenziali beneficiari dell’ulteriore detrazione fiscale sono i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e/o dei redditi assimilati il cui reddito complessivo (imponibile fiscale lordo) è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000. Per reddito fiscale lordo complessivo deve intendersi quello calcolato considerando tutte le tipologie di reddito e quindi non solo quello legato al rapporto di lavoro.
CENNI ALTRE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO
La Legge di bilancio ha inoltre previsto altre misure di cui ci riserviamo l’approfondimento con successive comunicazioni non appena usciranno i decreti e le circolari applicative:
– credito d’imposta ai soggetti l’attività di cuoco professionista impiegati sia come lavoratori dipendenti che come lavoratori autonomi;
– incentivi apprendistato duale;
– misure a sostegno del lavoro giornalistico per le assunzioni effettuate dal 01/01/2021;
– credito d’imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0;
– credito d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro;
– esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico (istituito fondo per agevolare i rapporti di lavoro sportivi);
– sospensione versamenti per federazioni sportive nazionali;
– incentivi fiscali per lavoratori impatriati;
– proroga decontribuzione sud;
– settore call center: prorogata per il 2021 la misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di imprese del settore call center;
– indennità per i lavoratori della Regione Campania;
– tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori fragili del settore privato.