LEGGE DI BILANCIO 2020: NUOVO CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI

 

L’attesa proroga di maxi / iper ammortamento è stata sostituita, al termine dell’iter di approvazione della legge Finanziaria, con un nuovo credito d’imposta riservato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi per strutture operative ubicate in Italia.

Premesso che la fruizione è subordinata ad apposita comunicazione al MISE, che dovrà individuare le modalità e termini di invio, il nuovo credito di imposta spetta subordinatamente al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al rispetto dei corretti versamenti contributivi dei lavoratori.

Con l’esclusione di veicoli, fabbricati e costruzioni, l’ammontare del credito d’imposta spettante è differenziato a seconda della tipologia di bene:

  • • per i beni per i quali era riconosciuto l’iper ammortamento (Tabella A Finanziaria 2017, maggiorazione del costo 150%-170%): credito di imposta del 40% fino a € 2,5 milioni (20% da 2,5 a 10 milioni di euro);
  • • per i beni di Tabella B Finanziaria 2017, per cui spettava il maxi ammortamento del 40%-30% sul costo: credito di imposta del 15% col limite di costi ammissibili pari ad € 700.000
  • • per i beni diversi dalle predette Tabelle: credito di imposta del 6% col limite di costi ammissibili di € 2.000.000.

Quindi, ad esempio: su un investimento di cui a Tabella B da € 100.000 non si porteranno più in detrazione costi per € 30.000 di maggiori ammortamenti, ma si avranno € 15.000 di crediti utilizzabili in F24, per cui l’importo dell’agevolazione sarà lo stesso indipendentemente dal tipo di azienda/società/tassazione subita.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 anni per beni immateriali), a decorrere dall’anno successivo all’entrata in funzione (o interconnessione per i beni di cui alle Tabelle A e B).

Qualora il bene agevolato venga ceduto entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente e va riversata l’eccedenza, senza sanzioni o interessi.

A questo tipo di compensazione del credito in F24 non è applicabile il limite di € 700.000 annui; il credito d’imposta non è tassabile ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

Per ulteriori informazioni

UFFICIO FISCALE

tel. 0173 226611

e-mail fiscale@acaweb.it

 

 

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