All’atto dell’assunzione – e nella redazione del contratto di lavoro – è necessario indicare la sede di lavoro ove sarà svolta la prestazione. Per quanto nella maggior parte dei casi la sede di lavoro sia fissa, per particolari tipologie di attività può essere richiesto, occasionalmente o con maggior frequenza, lo svolgimento della prestazione lavorativa in luoghi differenti rispetto alla normale sede di lavoro contrattualmente definita.
In tali casi è opportuno che il datore di lavoro valuti se vi sia l’obbligo – specialmente in riferimento alla contrattazione collettiva – di erogare trattamenti economici aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinaria, che vadano a remunerare il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo di temporanea assegnazione e per il rientro (c.d. “tempo di viaggio”).
Fermo restando che il tragitto casa-lavoro non è retribuibile (né rimborsabile) dall’azienda, il “tempo di viaggio” coincide con il tempo necessario al lavoratore per recarsi sul luogo in cui la prestazione lavorativa deve essere resa, per l’appunto, ove questo non costituisca la normale sede di lavoro.
Tendenzialmente diverso è il discorso relativo ai c.d. “punti di raccolta”, sui quali il Ministero del lavoro, si era espresso in tema di ore viaggio con gli interpelli n. 13 e 15/ 2010: «ove l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore (potendo questi recarsi in cantiere anche con mezzi propri), l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al ‘‘punto di raccolta’’ per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto ‘‘punto di raccolta’’ entro un determinato momento (ad esempio, per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro».
La contrattazione collettiva – che, come noto, rappresenta un riferimento fondamentale nella gestione del personale – in alcuni settori è intervenuta nella regolamentazione delle ore viaggio, prevedendo, che se tali ore non siano coincidenti con l’orario di lavoro, devono essere retribuite totalmente (oppure sulla base di una percentuale prefissata della retribuzione normale).
Spesso capita che la disciplina delle ore viaggio nei contratti collettivi vada di pari passo con la disciplina delle “trasferte”. Di seguito alcuni esempi di contrattazione collettiva di settore nei quali è stato trattato l’istituto delle “ore viaggio”:
Metalmeccanica industria
Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta un compenso per il tempo di viaggio in base ai mezzi di trasporto autorizzati dall’azienda per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure: a) Corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro; b) Corresponsione di un importo pari all’85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a con esclusione di qualsiasi maggiorazione.
Alimentari industria
Le ore di viaggio coincidenti con il normale orario giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento di origine saranno retribuite al 100% della retribuzione normale e, quelle non coincidenti con tale orario, con il 65% della stessa retribuzione. Qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno retribuite con la maggiorazione del 45%.
Industria tessile
Ai lavoratori occasionalmente inviati in trasferta le ore di viaggio eccedenti l’orario normale di lavoro verranno retribuite con il 100% dell’elemento retributivo nazionale (sono esclusi da detto trattamento i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell’orario di lavoro).
Per restare sul tema, si coglie l’occasione per ricordare che gli operai edili della provincia di cuneo, se inviati in altro cantiere differente a quello per il quale si è attivata l’assunzione, hanno diritto alle seguenti indennità:
- per i cantieri oltre i 5 km e fino a 10 km: € 8,00
- per i cantieri oltre 10 km e fino a 30 km: € 14,00
- per i cantieri oltre 30 km e fino a 50 km: € 17,00
- per i cantieri oltre 50 km e fino a 70 km: € 20,00.
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