La riforma del lavoro sportivo è entrata in vigore lo scorso 1° luglio ma per la sua piena attivazione si è necessitato attendere i (numerosi) chiarimenti da parte degli apparati competenti.
Lo scorso 27 ottobre a parlare è stato l’inail, che con la circolare n. 46 ha stabilito che gli adempimenti inail nello sport saranno considerati nei termini se eseguiti entro il 30 novembre 2023.
La circolare illustra quali sono i soggetti del mondo dello sport che rientrano negli obblighi Inail:
- i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;
- i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale;
- i prestatori di lavoro occasionale.
E al contempo, l’Istituto elenca le figure che non saranno coperti dalle tutele:
- i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- gli sportivi dilettanti che svolgono attività come volontari;
- i lavoratori dipendenti della p.a. sia come volontari che sotto corrispettivo;
- il personale dei gruppi sportivi militari;
- i lavoratori sportivi autonomi con contratto d’opera.
Professionismo. Nel professionismo il nuovo quadro normativo comprende nell’assicurazione Inail soltanto i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato; pertanto, dal 1° luglio 2023 viene meno la tutela assicurativa dell’Inail per i lavoratori autonomi; il riferimento è agli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, ai direttori tecnici e agli istruttori presso società sportive. Continuerebbero, così, ad essere esclusi dalla tutela Inail anche i maestri di sci e le guide alpine, iscritti negli appositi albi professionali regionali e che esercitano l’attività come soci di società o associati in scuole.
Co.co.co nel dilettantismo. L’Inail conferma che le collaborazioni coordinate e continuative nel dilettantismo non avranno obblighi Inail. Discorso che non vale per le co.co.co amministrativo-gestionali, che con la riforma entrano nell’ombrello Inail (mentre prima non lo erano). A questi lavoratori si applicherà il tasso medio del 5 per mille.
I termini e gli adempimenti per i committenti e i datori di lavoro sportivo. I committenti e i datori di lavoro non titolari di codice ditta Inail e posizioni assicurative territoriali attive devono presentare la denuncia di iscrizione, che eccezionalmente sarà considerata trasmessa nei termini se presentata entro il 30 novembre 2023 (anziché entro il giorno di inizio dell’attività lavorativa del lavoratore subordinato o del collaboratore).
Coloro che sono già titolari di codice ditta e Pat Inail, ma che hanno necessità di apportare alle stesse variazioni relative ai lavoratori sportivi da assicurare, potranno farlo senza l’applicazione di alcuna sanzione, sempre entro il 30 novembre 2023 (il termine normalmente è fissato in 30 giorni dalla decorrenza della variazione).
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