Nuovo obbligo di comunicazione preventiva
La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrasto alle forme elusive nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale (c.d. contratto con ritenuta d’acconto istituito ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile) introduce l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio ogni volta che si verifica una prestazione di lavoro autonomo occasionale.
In seguito, l’adempimento verrà effettuato tramite l’applicativo ministeriale del lavoro a chiamata, in fase di aggiornamento.
Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato con l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
CASO 1
Per i rapporti avviati dal 21/12/2021 (sia se già cessati sia se tuttora in corso) e/o avviati anche prima del 21/12/2021 che sono ancora in corso alla data del 11/01/2022
– bisogna trasmettere la nuova comunicazione obbligatoria entro il 18 gennaio 2022.
CASO 2
Per i rapporti avviati prima del 21/12/2021 ma cessati prima del 11/01/2022
– non bisogna trasmettere alcuna comunicazione.
CASO 3
Per tutti i rapporti attivati d’ora in avanti
– la comunicazione dovrà essere preventiva, all’inizio della prestazione.
Si suggerisce di verificare i presupposti del rapporto di lavoro autonomo occasionale eventualmente attivati o da attivare.
I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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