Il “Decreto crescita” ha reintrodotto l’obbligatorietà, per gli esercizi commerciali, della denuncia fiscale per la vendita di alcolici.
Nello specifico viene ripristinata l’obbligatorietà della denuncia anche per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, che precedentemente erano stati esentati da tale adempimento.
Quindi tutte le attività di vendita o somministrazione di alcolici (attività di somministrazione, commercio al minuto, ambulanti, attività ricettive, vendita mediante distributori automatici) sono oggi tenute alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici, anche se avviate nel periodo di esenzione dall’adempimento.
Non sono soggette all’obbligo di denuncia fiscale le attività di vendita di bevande alcoliche nel corso di eventi a carattere temporaneo di breve durata (sagre, fiere, ecc.)
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che i soggetti che hanno avviato l’attività tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019 senza denuncia fiscale per la vendita di alcolici potranno richiedere detta licenza entro il 31 dicembre 2019.
Nessun adempimento è richiesto per chi ha avviato l’attività in data precedente il 29 agosto 2017 ed è già in possesso della licenza fiscale, a meno che siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita.
In caso di smarrimento o distruzione della licenza fiscale a suo tempo rilasciata, occorrerà richiederne un duplicato.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173 226611
e-mail ufficioamministrativo@acaweb.it