ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000
È disposto l’annullamento automatico in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter.
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (“ROTTAMAZIONE-TER”)
Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda anche le somme dovute a titolo di aggio e spese per procedure esecutive/notifiche.
Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.
L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili, presso i propri sportelli oppure nell’area riservata del proprio sito Internet.
Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare entro il 30.4.2019.
Entro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
• in unica soluzione;
• in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo. In tal caso il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.
Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRATIVA SPECIALE
È prevista la correzione di errori / omissioni e l’integrazione, fino al 31.5.2019, delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017. Va evidenziato che:
• l’integrazione è consentita nel limite di € 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato;
• l’integrazione è ammessa fino a € 30.000 in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a € 100.000 nonché di dichiarazione senza debito d’imposta per perdite.
Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:
• un’imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile ai fini delle imposte sui redditi / relative addizionali / imposte sostitutive delle imposte sui redditi / contributi previdenziali / IRAP;
• l’aliquota media per l’IVA ovvero, qualora non sia possibile determinare l’aliquota media, è applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Per l’adesione il contribuente deve:
• inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate per uno / più periodi d’imposta per i quali, al 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l’accertamento;
• versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019, senza possibilità di compensazione con i crediti disponibili. Il versamento può essere effettuato in 10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30.9.2019.
La procedura si perfeziona dal momento di versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o della prima rata.
Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite conseguite dal contribuente.
La dichiarazione integrativa speciale non è ammessa:
• per i contribuenti che, obbligati, non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d’imposta dal 2013 al 2016;
• se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della dichiarazione integrativa;
• per l’emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute all’estero.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
È prevista la definizione dei PVC consegnati entro il 24.10.2018. La definizione richiede la presentazione di un’apposita dichiarazione al fine di regolarizzare le violazioni constatate in materia di IRES / IRPEF e addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE, IVAFE e IVA.
La definizione riguarda solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento o ricevuto l’invito al contradditorio.
La dichiarazione deve essere presentata entro il 31.5.2019 con le modalità stabilite da uno specifico Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nella dichiarazione non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite conseguite dal contribuente.
Il versamento delle imposte autoliquidate nella dichiarazione, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d’imposta, va effettuato entro il 31.5.2019 senza applicazione delle sanzioni e degli interessi. Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. è esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.
In caso di mancato perfezionamento l’Ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO
Sono previste:
• la definizione agevolata degli atti di accertamento, rettifica, liquidazione e recupero notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data.
La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data, ovvero, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso, che residua dopo il 24.10.2018;
• la definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio notificati entro il 24.10.2018.
La definizione richiede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 30 giorni dalla predetta data;
• il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24.10.2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte, senza sanzioni / interessi / eventuali accessori, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento.
Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione delle somme dovute con i crediti disponibili.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
È riproposta la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia ossia l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale depositata al 24.10.2018, le controversie possono essere definite con il pagamento:
• del 50% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
• del 20% del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31.5.2019. In caso di importi superiori a € 1.000 è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali. Il pagamento delle rate successive alla prima scade il 31.8, 30.11, 28.2, 31.5 di ciascun anno a partire dal 2019.
REGOLARIZZAZIONE SOCIETÀ / ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
A favore delle società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI è riconosciuta la possibilità di avvalersi di alcune delle definizioni previste dal Decreto in esame e, in particolare:
• della dichiarazione integrativa speciale per tutte le imposte dovute e per ciascun anno d’imposta, nel limite di € 30.000 di imponibile annuo;
• della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. A tal fine è richiesto il versamento di un importo pari al:
– 50% delle maggiori imposte accertate (con esclusione dell’IVA, dovuta integralmente);
– 5% delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
• della definizione agevolata delle liti pendenti dinnanzi alle Commissioni tributarie. A tal fine va effettuato il versamento dei seguenti importi, differenziati a seconda della situazione.
L’associazione / società sportiva non può avvalersi delle predette definizioni nel caso in cui l’ammontare delle sole imposte accertate / in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo ricorso, è superiore a € 30.000 per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata.