La denuncia/comunicazione di infortunio è l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’Inail in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità.
L’invio della denuncia/comunicazione consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’art. 53, decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi dall’art. 18, comma 1, lettera r, decreto legislativo 81/2008.
La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’assicurato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail 54/2004). Si ricorda anche che la denuncia deve essere effettuata attraverso l’apposita procedura online (l’invio tramite PEC assume carattere di assoluta eccezionalità connesso in genere alla mancata utilizzabilità dei sistemi informatici).
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.
I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e ai datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.
Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.
La violazione dell’adempimento di invio della denuncia di infortunio entro i termini, comporta per il datore di lavoro una sanzione da 1.290,00 a 7.745,00 euro (rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124).
La Circolare Inail n. 22/1998 aveva precisato che, con riferimento alla scadenza nel giorno di domenica, “slitta al primo giorno successivo non festivo”. Il termine è dunque prorogato al lunedì se viene a scadere la domenica.
Nel caso di scadenza nella giornata di sabato, la problematica è stata più complicata. Dopo varie discussioni (lettera della Direzione centrale INAIL del 2014, Decreto Legge n. 70/2011, ecc.) è stato chiarito che la giornata di sabato va comunque considerata, ai fini dei termini per l’invio della denuncia di infortunio, come feriale e quindi, ove i due giorni scadano proprio di sabato, la denuncia deve essere necessariamente inviata in tale giorno.
Anche il lavoratore che si infortuna è soggetto ad una scadenza: è infatti obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Il DPR 1124/1965 recita testualmente: “Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.”. Si tratta di un obbligo rilevante che se il lavoratore trascura può arrecare pregiudizio economico per sé stesso.
Artigiani: nel caso dell’artigiano titolare, l’eventuale ritardo nella denuncia non viene sanzionato dall’articolo 53 T.U.; pertanto, qualora appunto la denuncia riguardi l’infortunio subìto dal titolare stesso, non gli viene comminata la sanzione per tardata denuncia di infortunio, ma egli subisce la perdita dell’indennità fino alla data della denuncia, secondo il disposto di cui all’articolo 52 del Testo Unico (cfr. articolo 203 T.U. comma 2). Tale regola vale solo per l’artigiano titolare e non vale per i coadiuvanti, per i quali deve viceversa procedere a denuncia il titolare e quindi, in caso di ritardo, sarà comminata l’ordinaria sanzione di cui all’articolo 53 T.U..
Preme ricordare, infine, che a decorrere dal 2017 tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati ad intermediazione, hanno l’obbligo di comunicare all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi, ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis del DL n. 244/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 19 del 27 febbraio 2017). Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it