La concessione dell’auto aziendale al dipendente per uso promiscuo

La concessione al dipendente dell’auto aziendale, per uso promiscuo (quindi anche utilizzabile nella vita privata) è considerata retribuzione in natura (c.d. “fringe benefit”), aggiuntiva a quella pattuita contrattualmente e, come tale, il suo valore andrà a far parte del reddito del lavoratore e quindi sarà soggetto a tassazione. Il tutto, deve essere riportato nel cedolino paga.

Ma qual è il valore che si può dare all’auto aziendale e, quindi, qual è quel valore che va tassato?

Il fisco italiano prevede una speciale quantificazione dell’imponibile tassabile secondo un valore convenzionale (art. 51, c. 4, lett. a, del TUIR) che ovviamente cambia a seconda del veicolo: se si concede una Ferrari o una Panda c’è una bella differenza economica e quindi di tasse. Sarebbe anche opportuno, infatti, che le parti definiscano le regole di assegnazione e l’eventuale contributo a carico del dipendente per utilizzare il mezzo concesso (che andrebbe a diminuire l’importo valorizzato dal fisco su cui il dipendente versa le imposte sempre tramite datore/sostituto).

La retribuzione imponibile da prendere come riferimento del fringe benefit è data da una percentuale* dell’importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio stabilito dalle tabelle ACI (che ogni anno vengono aggiornate e pubblicate, con elencati i dati veicolo per veicolo) al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

*la percentuale da applicare varia a seconda che la data di immatricolazione del mezzo sia antecedente o successiva al 01/07/2020; se successiva varia ancora in base alle emissioni di CO2, come riportato di seguito: 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2); 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160; 50% con emissioni da 160 a 190 g/km; 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190.

Durante la guida è consigliabile che il dipendente porti sempre con sé una busta paga o copia contratto lavoro (cancellando eventualmente dati sensibili), da esibire in caso di controlli stradali.

Si riporta un esempio pratico di costo per un’auto utilizzata ad uso promiscuo e quindi come fringe benefit.

 

Esempio di auto concessa al dipendente in uso promiscuo 

  • Modello: Peugeot 2008 1.6 hdi – 115 cv – diesel [da libretto]
  • Costo chilometrico tariffe ACI: 0,4822 [da tariffe ACI pubblicate annualmente]
  • Emissioni di CO2: 145 g/km [da libretto]
  • Aliquota del fringe: 30% *

* secondo le attuali norme l’aliquota da applicare al valore del bene varia in base all’emissioni di CO2:

– 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
– 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
– 40% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
– 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

  • Giorni di percorrenza: 365
  • Chilometri di riferimento: 15.000 [lo dice la norma: per valorizzare l’auto si prende a riferimento una percorrenza media di 15.000 km annui]

Sviluppo e calcolo economico del fringe:

  • Costo/Percorrenza: 15.000 km x € 0,4822 = 7.233,00 €
  • Misura del fringe benefit (ossia applichiamo l’aliquota del 30% al costo totale della percorrenza): 30% x 7.233,00 € = 2.386,89 €.
  • Importo dell’indennità retributiva aggiuntiva inserita in busta paga sarà: 2.386,89 €. / 12 mensilità = 198,90 € che sarebbe il valore dell’auto da inserire in busta e da tassare.

Si ricorda che per l’anno corrente, i fringe benefit il cui valore annuo risulta inferiore all’importo di euro 3.000,00 possono essere esentati da tassazione per dipendenti con figli a carico.

È opportuno che datore e lavoratore formalizzino per iscritto la concessione del fringe al dipendente (all’interno del contratto di lavoro oppure con accordo a parte, se successivo).

Qualora il benefit non venisse inserito in busta paga, in caso di controlli ispettivi gli organi di vigilanza possono contestare al datore tale operato e procedere al recupero di imposte non versate, con relative sanzioni.

 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO PAGHE
Tel. 0173/226611
libripaga@acaweb.it

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