Come noto, dal 1º luglio 2019 è in vigore l’obbligo, per soggetti IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro, di provvedere giornalmente alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
È previsto inoltre che tale obbligo venga esteso dal 1º gennaio 2020 alla generalità dei commercianti al minuto, artigiani e soggetti assimilati, con impossibilità di continuare ad utilizzare scontrini manuali o ricevute fiscali cartacee.
Niente sanzioni per il ritardo nel primo semestre di applicazione.
Vista la definitiva approvazione del Decreto Crescita D.L.34/2019, ci sarà più tempo per effettuare l’invio telematico dei corrispettivi.
Sarà infatti possibile inviare i dati entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, fermo restando che l’obbligo di memorizzazione dei dati dovrà continuare ad essere effettuato con cadenza giornaliera e che non comporterà conseguentemente alcuna conseguenza sulla liquidazione IVA del periodo.
Inoltre:
per il primo semestre di vigenza dell’adempimento, sia per i contribuenti obbligati a partire dal 1° luglio 2019 sia per la generalità dei soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’invio dei dati potrà avvenire entro il mese successivo dalla data di effettuazione dell’operazione senza che siano irrogate sanzioni.
Ricordiamo che le sanzioni applicabili, per mancata memorizzazione o trasmissione, ovvero per memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, sono le seguenti:
– mancata emissione del documento o emissione per importi inferiori a quelli reali: sanzione del 100% dell’IVA con un minimo di € 500;
– in caso di malfunzionamento dell’apparecchio, per mancata tempestiva richiesta di intervento per la riparazione, con segnalazione del guasto all’Agenzia delle Entrate: una sanzione da € 250 a 2.000;
– sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese qualora, nel corso di un quinquennio, all’esercente siano contestate quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi. La sospensione può essere estesa per un periodo da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione supera la somma di € 50.000.
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