INFORTUNIO IN ITINERE

L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida” (Art. 2 DPR 112465).

Ne consegue pertanto che tutti i dipendenti sono coperti per il tragitto casa – lavoro – casa   dal cosiddetto “rischio di infortunio in itinere”.

Quindi, se ad esempio un dipendente ha un incidente stradale prima di arrivare al lavoro (o al temine del lavoro) è coperto dall’INAIL. La copertura INAIL è valida per il tempo tecnico necessario per raggiungere il lavoro (o l’abitazione) e per il tragitto più breve e logico. Come indicato dalla norma restano esclusi dal rischio in itinere gli infortuni cagionati dal lavoratore per abuso di alcolici, droghe e psicofarmaci.

Così come in tutti i casi di infortunio sul lavoro, anche nel caso di infortunio in itinere il lavoratore dovrà consegnare al proprio datore di lavoro il certificato di apertura dell’infortunio (rilasciato dallo sportello INAIL del Pronto Soccorso, dal proprio medico curante o dagli stessi ambulatori INAIL).

Entro 48 ore dalla ricezione del certificato il datore di lavoro è tenuto a presentare telematicamente o su apposita modulistica la DENUNCIA DI INFORTUNIO all’INAIL. Al termine dei giorni di prognosi indicati il lavoratore dovrà produrre un nuovo certificato di continuazione o chiusura dell’infortunio che dovrà essere trasmesso all’INAIL.

 

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