La norma sull’infortunio in itinere, recita (art. 2, comma 2, del D.P.R. 1124 del 1965): “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Ne consegue pertanto che, generalmente, tutti i dipendenti sono coperti per il tragitto casa – lavoro – casa dal cosiddetto “rischio di infortunio in itinere”.
Quindi, se ad esempio un dipendente ha un incidente stradale prima di arrivare al lavoro (o al temine del lavoro) è coperto dall’INAIL. La copertura INAIL è valida per il tempo tecnico necessario per raggiungere il lavoro (o l’abitazione) e per il tragitto più breve e logico. Come indicato dalla norma, restano esclusi dal rischio in itinere gli infortuni cagionati dal lavoratore per abuso di alcolici, droghe e psicofarmaci.
Così come in tutti i casi di infortunio sul lavoro, anche nel caso di infortunio in itinere il lavoratore dovrà consegnare al proprio datore di lavoro il certificato di apertura dell’infortunio (rilasciato dallo sportello INAIL del Pronto Soccorso, dal proprio medico curante o dagli stessi ambulatori INAIL). Entro 48 ore dalla ricezione del certificato, il datore di lavoro è tenuto a presentare telematicamente o su apposita modulistica la denuncia di infortunio all’INAIL. Al termine dei giorni di prognosi indicati, il lavoratore dovrà produrre un nuovo certificato di continuazione o chiusura dell’infortunio, che dovrà essere trasmesso all’INAIL.
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