Il “decreto sicurezza bis”, modifica l’articolo 109 del TULPS stabilendo che la comunicazione dei dati delle persone alloggiate alle questure da parte dei titolari di strutture ricettive, nonchè di coloro che locano immobili per brevi periodi, deve essere effettuata “con immediatezza” (anziché entro ventiquattro ore dall’arrivo), in caso di soggiorni “non superiori alle ventiquattro ore”.
Ricordiamo che la comunicazione dei dati degli alloggiati alla Questura va effettuata elusivamente in modalità telematica con le credenziali di accesso al sistema web.
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