INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In particolare, la citata disposizione normativa è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.
Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Detta prestazione non concorre alla formazione del reddito.
Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Fermi restando i requisiti legislativamente individuati, come sopra esposti, si precisa che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali interessati dal decreto.

 

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