DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI
Viene introdotta la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, oppure recapitate successivamente a tale data.
La nuova definizione agevolata prevede, nello specifico, il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, senza alcuna riduzione, e l’applicazione delle sanzioni nella misura ridotta del 3%.
Viene esteso il beneficio della rateizzazione fino a 20 rate trimestrali anche per gli importi inferiori a 5 mila euro, in luogo delle 8 rate trimestrali.
REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI
La nuova disciplina prevede la possibilità di eliminare tali irregolarità formali, mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, che può essere effettuato in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, stabilendo che la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
La norma in esame introduce un ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2021 e ai periodi di imposta precedenti, diverse da quelle formali e da quelle definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
La nuova disposizione prevede che la regolarizzazione è consentita solamente se le violazioni non siano già state contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.
Per poter usufruire del ravvedimento speciale è necessario effettuare il versamento dell’imposta e degli interessi dovuti, entro il 31 marzo 2023, e il pagamento delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta di un diciottesimo del minimo edittale.
Il contribuente può usufruire di un piano di rateizzazione, in un massimo 8 rate trimestrali di pari importo, con pagamento della prima rata entro il 31 marzo 2023 e di quelle successive, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. In tal caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.
Il ravvedimento in commento non potrà essere utilizzato per regolarizzare l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Per informazioni:
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it