Il trattamento di disoccupazione “NASpI”: i nuovi requisiti per farne richiesta

La legge n. 207/2024, di recente introduzione, tramite il comma 171 del suo articolo 1, ha cambiato i criteri per l’accesso al trattamento della NASpI 2025.

Le modifiche decorrono dallo scorso 1° gennaio.

Alla luce dei cambiamenti intervenuti, per accedere all’indennità di disoccupazione – non agricola – occorrono, ad oggi, i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione, risultante dalla disponibilità espressa al centro per l’impiego (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera C del Decreto legislativo n. 181/2000).
  • Almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti la richiesta della NASpI con l’eccezione introdotta dal comma 171 dell’art. 1 della Legge di Bilancio (norma anti-elusioni) di seguito riportata:
  • dal 1° gennaio 2025 chi si dimette volontariamente da un contratto a tempo indeterminato e, nei 12 mesi successivi, perde involontariamente un nuovo impiego, per poter accedere alla NASPI dovrà dimostrare di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nel secondo rapporto di lavoro.

Questo significa che non sarà più sufficiente aver maturato le 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro, se tra questi periodi è intercorsa una dimissione volontaria da un contratto a tempo indeterminato seguita da un nuovo impiego perso involontariamente entro 12 mesi.

La nuova disposizione non si applica in caso di dimissioni per giusta causa, dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità (entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento), risoluzione consensuale avvenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’articolo 7 della legge n. 604/1966.

 

 

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