IL TIROCINIO

 

Il tirocinio – chiamato anche stage – è un’esperienza temporanea, svolta presso un’azienda (soggetto ospitante) o un ente, durante la quale una persona (tirocinante/stagista) ha la possibilità di avvicinarsi a una realtà lavorativa. Al contempo anche l’azienda, al termine del percorso, potrà valutare o meno di proseguire con un concreto inserimento lavorativo. Infatti, il tirocinio non si configura come un contratto di lavoro (e quindi la sua attivazione, in linea di massima, non comporta la perdita dello stato di disoccupazione). Il tirocinio, dunque, non è un rapporto di lavoro: il tirocinante non ha diritto a ferie o permessi e le assenze devono essere comunicate, ma non giustificate. In caso di assenze che non consentano il raggiungimento del 70% minimo di frequenza mensile, l’indennità potrà essere riparametrata. Le assenze non imputabili al tirocinante (ad. es. festività o chiusure che non raggiungano i termini previsti per la sospensione) non si conteggiano come assenze ai fini della frequenza mensile.

 

TIPOLOGIE DI TIROCINIO

Esistono diversi tipi di tirocinio:

Tirocinio di inserimento o reinserimento lavorativo: è il più diffuso tra le imprese. È finalizzato a creare un contatto tra le aziende in cerca di personale e una persona che cerca lavoro.

  • • Requisiti: essere inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e in cassa integrazione (questi ultimi sulla base di specifici accordi).

Tirocinio per persone svantaggiate: è finalizzato all’inserimento o reinserimento lavorativo di persone che si trovano in situazioni che necessitano di una particolare tutela (con disabilità, richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale).

  • • Requisiti: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti degli ospedali psichiatrici e giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, i richiedenti asilo politico e i titolari di protezione internazionale.

Tirocinio formativo e di orientamento: è finalizzato ad agevolare le scelte professionali, in particolare nel passaggio dalla scuola al lavoro.

  • • Requisiti: giovani che hanno conseguito un titolo di studio da non oltre 12 mesi. Non è necessario che il tirocinio si concluda entro i 12 mesi dal diploma o dalla laurea.

 

DURATA 

– minima: due mesi. Non è possibile stipulare tirocini inferiori a 2 mesi (eccetto in aziende che operano stagionalmente dove vi è la possibilità di valutare una durata minima anche di 1 mese);

– massima: sei mesi (eccetto per soggetti disabili e svantaggiati per i quali si può arrivare a 12 o 24 mesi a seconda di opportuni requisiti e approfondimenti).

La durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del Progetto Formativo Individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire. 

È possibile prorogare il tirocinio solo una volta, fermo restando il limite massimo. Può anche essere sospeso o interrotto al ricorrere di determinate situazioni. Per ogni eventualità siete invitati a contattare i nostri uffici.

 

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

A chi effettua un tirocinio viene corrisposta un’indennità di partecipazione in proporzione all’impegno richiesto:

  • • minimo 300 euro lordi mensili, per un impegno massimo di 20 ore settimanali
  • • minimo 600 euro lordi mensili, per un impegno massimo di 40 ore settimanali.

NB: l’indennità può variare da regione a regione. 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI E LIMITI 

– L’età minima per accedere al tirocinio è di 16 anni con obbligo scolastico assolto.

– Le linee guida, per evitare un uso improprio dei tirocini, prevedono alcuni divieti generali.     Infatti non è possibile: 

  • • sostituire personale assente per malattia, maternità o ferie;
  • • sopperire a temporanee esigenze di organico nei periodi di picco di lavoro;
  • • impiegare persone tirocinanti in attività che si discostano dagli obiettivi del Progetto Formativo Individuale (PFI);
  • • attivare tirocini se nei 12 mesi precedenti si sono effettuati licenziamenti per mansioni equivalenti;
  • • attivare tirocini se l’azienda ha in corso procedure di cassa integrazione (oppure contratti di solidarietà, ecc.)
  • • LIMITI NUMERICI: Il soggetto ospitante (ossia l’impresa ove si svolge il tirocinio) deve rispettare i seguenti limiti numerici, applicati alle unità operative di svolgimento del tirocinio:

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CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO (PFI) 

I tirocini si svolgono sulla base di una convenzione, stipulata su modelli conformi a quelli approvato dalla Regione. La convenzione è stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante (azienda).

Alla convenzione deve essere allegato il Progetto Formativo Individuale (PFI): esso contiene, tutte le indicazioni formative, la durata dell’esperienza di tirocinio, le ore giornaliere e settimanali a cui è tenuto il tirocinante (a seconda di quanto previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante), le indennità, le garanzie assicurative e infine le attività che deve svolgere il tirocinante. Il PFI viene sottoscritto da tutte le parti coinvolte.

 

TUTOR 

Il soggetto promotore del tirocinio individua un tutor che elabora il progetto formativo, coordina l’organizzazione del tirocinio, monitora l’andamento del tirocinio e cura un dossier individuale, sulla base di elementi forniti dalla persona che svolge il tirocinio e dal soggetto ospitante, predispone l’attestazione finale delle attività.

Anche l’azienda (soggetto ospitante) nomina a sua volta un tutor aziendale.

La collaborazione dei due tutor favorisce l’apprendimento del tirocinante e garantisce il monitoraggio del percorso formativo (oltreché documenta e attesta l’attività svolta). 

 

ASSICURAZIONE 

Alle persone che effettuano un tirocinio è garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

L’obbligo spetta al soggetto ospitante (azienda) che dovrà fornire all’avvio del tirocinio sufficiente ed adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, ai sensi degli artt. 36‐37 del D.lgs. 81/2008. Inoltre, il soggetto ospitante è tenuto a garantire, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto.

 

SANZIONI 

In caso di tirocinio non genuino oppure ad ogni modo in caso di violazione delle norme sul tirocinio, oltre alle sanzioni di legge, si applica la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Attenzione: nel caso di superamento della durata massima del tirocinio fissata dalle norme regionali, è prevista pure l’applicazione della maxi-sanzione: in tal caso, infatti, la prosecuzione di fatto del rapporto non è più coperta dalla Comunicazione Obbligatoria preventiva (Unilav) e, pertanto, non potrà che essere ricondotta a una prestazione lavorativa, che, se connotata da indici di subordinazione, comporterà l’applicazione della maxi-sanzione. Maxi-sanzione che è, invece, esclusa laddove il tirocinio superi la durata fissata dal piano formativo individuale (ma non quella massima stabilita da legge regionale).

 

NORMATIVA TEMPORANEA COVID-19 

La normativa temporanea Covid-19 interviene nel caso in cui il tirocinante debba osservare il periodo di isolamento fiduciario/quarantena attestato da medico/ASL (in tal caso si riconosce la sospensione come malattia, anche se inferiore ai 30 giorni solari e la possibilità quindi di successiva proroga per il relativo periodo). Altre indicazioni fanno riferimento a quei settori per i quali è prevista la chiusura (serale oppure nel fine settimana) ai sensi dei provvedimenti emanati (trattandosi di assenze/riduzioni orario non imputabili al tirocinante, non si conteggiano ai fini della frequenza mensile). Infine, nel caso di tirocini attivi presso aziende che richiedano la cassa integrazione a causa delle restrizioni previste per l’emergenza sanitaria si deve procedere ad una sospensione dei tirocini in corso i quali potranno essere riattivati solo quando il procedimento di integrazione salariale sarà definitivamente chiuso e tutti i dipendenti in forza saranno rientrati in servizio a pieno regime. Rimane il divieto di nuove attivazioni presso aziende che abbiano aperto procedimenti di cassa integrazione. 

 

Per ulteriori informazioni
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