Il datore di lavoro ha facoltà di sanzionare il lavoratore in conseguenza ad una violazione dei suoi doveri, come ad esempio un mancato rispetto delle regole o prassi aziendali, oppure un’inosservanza di un obbligo in capo al lavoratore previsto dal contratto di lavoro o dal CCNL, o ancora, più in generale, un inadempimento che riguardi i doveri di diligenza e di fedeltà.
Le fasi del procedimento disciplinare sono regolate dall’art. 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e si suddividono sostanzialmente in tre. Si parte con una contestazione disciplinare, in cui il datore di lavoro, dopo essere giunto a conoscenza del fatto ed averne conosciuto l’entità e/o la gravità (si consiglia di rivolgersi al nostro ufficio sindacale) può informare – per iscritto – il lavoratore contestandogli l’infrazione commessa, con descrizione precisa, puntuale e tempestiva.
Dopodiché si rispetta il diritto alla difesa del dipendente, in forza del quale il lavoratore può comunicare – per iscritto o verbalmente – la sua versione dei fatti e riferire eventuali controdeduzioni o giustificazioni, anche assistito da un rappresentante sindacale (o legale).
Espletato il diritto di difesa del dipendente, il procedimento può concludersi con l’adozione del provvedimento e la sua sanzione (es: richiamo scritto, multa, sospensione dal lavoro o, il più gravoso, il licenziamento).
È bene precisare che il lavoratore potrebbe impugnare il provvedimento nel caso lo ritenga ingiusto o illegittimo.
In conclusione, si ritiene opportuno effettuare una valutazione preventiva del fatto da contestare. A tal proposito, si ricorda che il nostro ufficio paghe è a disposizione per ogni eventualità in merito.
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