Il patto di non concorrenza, come disposto dall’art. 2125 cod. civ., è quel “patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto”. Sempre ai sensi della citata norma del codice civile, il patto di non concorrenza è valido alle seguenti imprescindibili condizioni:...
Questo articolo è riservato agli associati ACA
Gli associati hanno accesso a tutti gli articoli e contenuti pubblicati sul sito