In base alla normativa vigente, il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro. Nell’attuale quadro normativo, sono presenti anche altre tipologie contrattuali distinte dal tempo indeterminato. Nello specifico In nostro ordinamento prevede alcune forme speciali, atipiche e flessibili di rapporto di lavoro. Queste tipologie di rapporto sono disciplinate in modo diverso rispetto alla normativa generale del rapporto di lavoro subordinato.
Si possono considerare speciali od atipici questi contratti di lavoro:
– l’apprendistato;
– il contratto part-time;
– il contratto a tempo determinato;
– il contratto di somministrazione;
– il contratto di lavoro intermittente o job on call;
– il lavoro a domicilio;
– il lavoro domestico;
– il portierato;
– il lavoro nautico;
– il lavoro sportivo.
Il rapporto a tempo parziale o part-time è atipico nel senso che si differenzia da un normale rapporto di lavoro solo per l’inferiore durata oraria della prestazione rispetto a quella ordinaria (prevista dal CCNL). La nascita del contratto part- time avviene, sempre e comunque, per accordo delle parti e ciò può avvenire in due distinti momenti:
- a) nella fase di stipula del contratto
- b) durante l’esecuzione di un contratto full-time
Il Decreto Legislativo N. 81 del 15 Giugno 2015 denominato anche “Codice dei Contratti” nell’ambito del Jobs Act, aveva riscritto il contratto a tempo parziale (rendendolo ancora più flessibile).
Di seguito gli aspetti principali del contrato part-time.
IL PART-TIME, COS’È
È un contratto di lavoro avente ad oggetto una prestazione da svolgersi in un orario inferiore rispetto all’orario di lavoro (c.d. “tempo pieno”) definito e quantificato dal CCNL di settore.
La riduzione dell’orario di lavoro può essere:
– di tipo orizzontale*, quando il dipendente lavora tutti i giorni per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero;
– di tipo verticale*, quando il dipendente lavora a tempo pieno, soltanto alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
– di tipo misto* che contempla una combinazione delle due forme precedenti.
* tra gli ultimi interventi, il legislatore avrebbe abolito tale terminologia (orizzontale-verticale-misto) ma che, di fatto, continua ad esistere.
Il contratto di lavoro part-time richiede la forma scritta ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Il contratto part time può essere generalmente applicato ad un rapporto a tempo indeterminato, oppure determinato, o ancora di apprendistato, ecc.
LAVORO SUPPLEMENTARE E/O STRAORDINARIO NEL PART TIME
Se un dipendente lavora per un numero di ore superiore a quelle previste dal suo contratto a tempo parziale, ma inferiore all’orario full time, parliamo di lavoro supplementare. Si parla di lavoro straordinario, invece, quando si supera il normale orario di 40 ore, o quello inferiore previsto dal contratto collettivo.
– Supplementare, limite del 25%: nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.
Esempio part-time al 50% a 20 ore: il datore di lavoro può richiedere al lavoratore delle ore di lavoro supplementare nel limite del 25% di 20 ore, quindi per sole 5 ore settimanali oltre le 20 ore, quindi per 25 ore settimanali massime.
– Supplementare, l’aumento del 15%: il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria, salvo diverse pattuizioni contrattuali.
ORARIO DI LAVORO NEL PART TIME
All’interno del contratto part time devono essere indicate le ore di lavoro in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Nessuna delle due parti (datore e lavoratore) ha la possibilità di modificare liberamente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, a meno che non esistano dei preventivi accordi, le cosiddette clausole elastiche, che di norma vengono inserite contrattualmente.
CLAUSOLE ELASTICHE NEL PART-TIME
Nel contratto a tempo parziale, è consentito alle parti di concordare per iscritto delle clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o variazione in aumento della durata.
Esempio: si pensi ad un lavoratore part-time al 50% che lavora per 4 ore di mattina o di pomeriggio. La flessibilità sta nel poter cambiare turno da mattina a pomeriggio.
Oppure si pensi al caso in cui avviene una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa: è il classico esempio di aumento delle ore del part-time con svolgimento di lavoro supplementare.
Le clausole devono contenere le condizioni e modalità con cui il datore di lavoro può modificare, con un preavviso, la collocazione temporale della prestazione. Ciò fa sorgere il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione per tale variazione.
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
Il lavoratore con contratto part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
TRASFORMAZIONE DA FULL TIME A PART TIME
Salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, l’azienda non ha l’obbligo di concedere il part time al lavoratore che ne fa richiesta, così come non può convertire il rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza il consenso del dipendente. Quindi la trasformazione in ogni caso è consentita su accordo delle parti risultante da atto scritto.
In caso di violazione delle norme di cui sopra, è prevista la trasformazione del rapporto part time (non genuino) in full time indeterminato, oltreché alle sanzioni amministrative irrogate dagli enti competenti in caso di controlli ispettivi o di contenziosi con il personale.
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