I recenti Decreti Legge n. 137 (“Ristori”) e 149 (“Ristori bis”) contengono, tra le altre, la riproposizione del contributo a fondo perduto istituito la scorsa primavera dal Decreto Rilancio, i cui termini di richiesta sono scaduti al 13 agosto 2020.
A seguito dell’emanazione dei DPCM che hanno stabilito regole differenziate nelle zone del territorio italiano suddivise in “gialle, arancio e rosse”, a seconda della gravità dell’emergenza COVID-19 con conseguenti diverse misure di contenimento della stessa, anche le misure introdotte hanno riconosciuto un “nuovo” contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività rientranti in specifici settori economici con domicilio fiscale / sede operativa nelle zone “rosse”.
Tali somme sono attualmente in corso di erogazione, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 7.11.2020, nei confronti dei soggetti cui spetta “automaticamente” (ossia, senza necessità di presentare la specifica domanda).
I decreti in esame prevedono, in sintesi:
i soggetti con attività che rientra nei codici ATECO di cui all’Allegato 1 riceveranno la quota percentuale del contributo già percepito la scorsa estate, calcolata in base alla tabella, indipendentemente dalla zona in cui operano (quindi, ad esempio un albergo che ha incassato in precedenza 10.000 euro, riceverà ora il 150% ossia 15.000 euro).
Per i seguenti codici, se l’attività è esercitata nelle c.d. “zone rosse o arancio”, è previsto un incremento del contributo del 50%:
- • 55.10.00 Alberghi
- • 56.30.00 Bar
- • 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie con somministrazione
- • 56.10.41 Gelaterie e pasticceria ambulanti
(quindi, ad esempio l’albergo di cui sopra, se ubicato in zona rossa, riceverà ora il 200% ossia 20.000 euro)
– È stato ampliato, con il nuovo Allegato 2, l’elenco delle imprese beneficiarie del contributo, purchè esercitino come attività prevalente uno dei codici ATECO inclusi ed operino in zona rossa. Si tratta in sostanza dei codici di attività di commercio al dettaglio che non possono rimanere aperti per effetto delle restrizioni a zona.
Il contributo spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che:
– al 25.10.2020 hanno la partita IVA attiva (l’attivazione a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio)
– dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività in elenco (considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente).
– il contributo spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (esclusi dal contributo precedente).
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è riconosciuto “automaticamente” ai soggetti che hanno richiesto ed ottenuto il precedente fondo perduto, mediante accredito da parte dell’Agenzia Entrate sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente, questo al fine di rendere quanto più rapida possibile la procedura.
Per chi non ha presentato istanza per il contributo precedente, sarà invece abilitata a breve la presentazione in via telematica della domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia in precedenza.
Come già per il contributo precedente, l’aiuto spetta a condizione che, per il mese di aprile 2020, il fatturato/corrispettivi sia inferiore ai 2/3 rispetto al totale fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 (dunque è richiesta la diminuzione di almeno 1/3).
Importo massimo: il contributo non può superare l’importo di € 150.000.
ASPETTI FISCALI
Anche il nuovo contributo a fondo perduto non è imponibile ai fini dei redditi/Irap.
AIUTO DI STATO
il contributo viene erogato nel rispetto del “Quadro temporaneo” degli aiuti di Stato, dunque:
il cumulo degli aiuti nel periodo di emergenza Covid-19 non può superare il limite di €. 800.000 per singola impresa (o “gruppo di imprese”)
tra gli aiuti sono compatibili (nel senso che si sommano) agli aiuti in regime “de minimis”
è ammesso anche per le imprese “in difficoltà” al 31/1/2019 (purché non in procedura fallimentare).
CONTROLLI E SANZIONI
In caso di riscontro della mancata spettanza del contributo, l’Agenzia procede:
– ad un “atto di recupero” (termine di decadenza di 8 anni) del contributo non spettante
– unitamente alla sanzione “per credito inesistente” (ex art. 13 c. 5 Dlgs 471/97, dal 100% al 200% delle somme), oltre agli interessi di mora
– troveranno inoltre applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
Per ulteriori informazioni contattare:
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
UFFICIO FISCALE
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)
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0173 226611