IL LAVORO OCCASIONALE NON PRECLUDE LA POSSIBILITÀ DI PERCEPIRE LA NASPI

 

 

Premettiamo che il lavoro occasionale è forse ancora conosciuto come voucher, ma in realtà l’art. 54-bis del decreto legge n. 50/2017 aveva rimodulato tale istituto, riqualificandolo e suddividendolo in due fattispecie: il Contratto di Prestazione Occasionale (per le aziende) e il Libretto di Famiglia (per i privati).

Fatta tale doverosa premessa, andiamo al punto: si può espletare un lavoro occasionale, sia con la forma aziendale sia in maniera privata (es: baby sitter) e contemporaneamente percepire la Naspi (vale a dire la c.d. disoccupazione)? Oppure quest’ultima la si perde? E, ad ogni modo, il soggetto è tenuto ad effettuare delle comunicazioni all’Inps?

Il lavoro occasionale svolto da parte di chi percepisce l’indennità Naspi non preclude la possibilità in capo al prestatore di continuare a percepire quest’ultima. Infatti i compensi percepiti per attività rientranti nelle prestazioni occasionali non incidono sullo stato di disoccupazione; ragion per cui se il soggetto è beneficiario della NASpI, può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nel limite di euro 5.000,00 annui. Entro detto limite, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi che si percepiscono con lavoro occasionale.

Inoltre l’Inps, con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, (“Compatibilità della NASpI con alcune tipologie di lavoro e di reddito“) a conferma di quanto sopra riportato, ha fornito anche delle precisazioni in ordine alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI, con alcune tipologie di attività lavorativa (e di reddito). Dalla circolare è emerso che il soggetto non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.

 

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