Il lavoro occasionale non preclude la possibilità di percepire la NASpI

Premettiamo che il lavoro occasionale è forse ancora conosciuto come voucher, ma in realtà l’art. 54-bis del decreto legge n. 50/2017 aveva rimodulato tale istituto, riqualificandolo e suddividendolo in due fattispecie: il Contratto di Prestazione Occasionale, c.d. PrestO (per le aziende) e il Libretto di Famiglia (per i privati).

Fatta tale doverosa premessa, andiamo al punto: si può espletare un lavoro occasionale, sia con la forma aziendale sia in maniera privata (es: baby sitter) e contemporaneamente percepire la Naspi (vale a dire la c.d. disoccupazione)? Oppure quest’ultima la si perde? E, ad ogni modo, il soggetto è tenuto ad effettuare delle comunicazioni all’Inps?

Il lavoro occasionale svolto da parte di chi percepisce l’indennità Naspi non preclude la possibilità in capo al prestatore di continuare a percepire quest’ultima. Infatti i compensi percepiti per attività rientranti nelle prestazioni occasionali non incidono sullo stato di disoccupazione; ragion per cui se il soggetto è beneficiario della NASpI, può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nel limite di euro 5.000,00 annui. Entro detto limite, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi che si percepiscono con lavoro occasionale.

Inoltre l’Inps, con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, (“Compatibilità della NASpI con alcune tipologie di lavoro e di reddito“) a conferma di quanto sopra riportato, aveva fornito anche delle precisazioni in ordine alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI, con alcune tipologie di attività lavorativa (e di reddito).

Normalmente, quando si svolge un lavoro mentre si percepisce la NASpI, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS che si sta svolgendo un lavoro. Nel caso di instaurazione di PrestO o Libretto famiglia, invece, non vi è nessuna formalità o avviso da inoltrare all’Istituto previdenziale.

 

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO PAGHE
Tel. 0173/226611
libripaga@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui