Il contributo NASpI deve essere erogato dal datore di lavoro privato in caso di licenziamento del lavoratore assunto a tempo indeterminato. E comunque, in qualsiasi caso in cui il rapporto recede senza una volontà del lavoratore (es. dimissioni per giusta causa).
Il contributo è dovuto anche qualora il lavoratore non abbia maturato i requisiti soggettivi per l’accesso alla NASpI, ovvero il datore di lavoro è a conoscenza della ricollocazione del lavoratore presso altro impiego.
Il contributo, per l’anno 2020, è pari a 503,30 euro , vale a dire il 41% di 1.227,55 euro (importo stabilito dall’Inps, vedasi articolo precedente “Inps: Massimali 2020 trattamenti di integrazione salariale”) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.509,90 euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 41,94 euro/mese (503,30/12).
Il contributo va versato, in un’unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.
Di seguito riportiamo una sintesi della normativa relativa “ticket” licenziamento, sulla imputabilità e sulla quantità relativamente ai licenziamenti collettivi ed individuali.
Licenziamenti collettivi
Nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo che è costituito da una somma pari all’82% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017).
Per l’anno 2020, essendo il massimale mensile NASpI pari a 1.227,55 euro, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a 1.006,59 euro (1.227,55 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a 3.019,77 euro (1.006,59 x 3).
Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223), non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo è moltiplicata per 3 volte.
Il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.