In base alla normativa vigente, il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro. Sono però presenti – come noto – anche altre tipologie contrattuali, distinte dal tempo indeterminato. Nello specifico il nostro ordinamento prevede alcune forme speciali, atipiche e flessibili di rapporto di lavoro.
Esse sono:
- l’apprendistato;
- il contratto part-time;
- il contratto a tempo determinato;
- il contratto di somministrazione;
- il contratto di lavoro intermittente o job on call;
- il lavoro a domicilio;
- il lavoro domestico;
- il portierato;
- il lavoro nautico;
- il lavoro sportivo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale o part-time è atipico nel senso che si differenzia da un normale rapporto di lavoro solo per l’inferiore durata oraria della prestazione rispetto a quella ordinaria (prevista dal CCNL). La nascita del contratto part-time avviene, sempre e comunque, per accordo delle parti e ciò può avvenire in due distinti momenti:
- nella fase di stipula del contratto
- durante l’esecuzione di un contratto full-time
Il Decreto Legislativo n. 81 del 15 Giugno 2015 denominato anche “Codice dei Contratti” nell’ambito del Jobs Act, negli articoli da 5 a 12 aveva riscritto il contratto a tempo parziale (rendendolo ancora più flessibile) ed è tuttora in vigore.
Snoccioliamo di seguito gli aspetti principali del contratto part-time.
Il part-time, cos’è
È un contratto di lavoro avente ad oggetto una prestazione da svolgersi in un orario inferiore rispetto all’orario di lavoro (c.d. “tempo pieno”) definito e quantificato dal CCNL di settore.
La riduzione dell’orario di lavoro può essere:
- di tipo orizzontale*, quando il dipendente lavora tutti i giorni per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero;
- di tipo verticale*, quando il dipendente lavora a tempo pieno, soltanto alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
- di tipo misto* che contempla una combinazione delle due forme precedenti.
*con il Job Act il legislatore in verità avrebbe abolito tale terminologia (orizzontale-verticale-misto) ma che, di fatto, continua ad essere abbastanza usata dagli operatori del settore e dalla dottrina.
Il contratto di lavoro part-time richiede la forma scritta ai fini della prova e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Si precisa che il contratto a tempo parziale può essere generalmente applicato ad un rapporto a tempo indeterminato, oppure determinato, o ancora di apprendistato, ecc.
Lavoro supplementare e/o straordinario nel part time
Se un dipendente lavora per un numero di ore superiore a quelle previste dal suo contratto part-time, ma inferiore all’orario full time, parliamo di lavoro supplementare. Si parla di lavoro straordinario, invece, quando si supera il normale orario di 40 ore (o quello inferiore previsto dal contratto collettivo).
Supplementare: limite del 25%
Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate.
Esempio part-time al 50% a 20 ore: il datore di lavoro può richiedere al lavoratore delle ore di lavoro supplementare nel limite del 25% di 20 ore, quindi per sole 5 ore settimanali oltre le 20 ore, quindi per 25 ore settimanali massime.
Supplementare: l’aumento del 15%
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 per cento della retribuzione oraria, salvo diverse pattuizioni contrattuali.
Orario di lavoro nel part time
All’interno del contratto part time devono essere indicate le ore di lavoro in maniera precisa e puntuale, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all’anno. Nessuna delle due parti (datore e lavoratore) ha la possibilità di modificare liberamente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, a meno che non esistano dei preventivi accordi, le cosiddette clausole elastiche, che di norma vengono inserite contrattualmente.
Clausole elastiche nel part-time
Nel contratto a tempo parziale, è consentito alle parti di concordare per iscritto delle clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o variazione in aumento della durata.
Esempio: si pensi ad un lavoratore part-time al 50% che lavora per 4 ore di mattina o di pomeriggio. La flessibilità sta nel poter cambiare turno da mattina a pomeriggio.
Oppure si pensi al caso in cui avviene una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa: è il classico esempio di aumento delle ore del part-time con svolgimento di lavoro supplementare.
Le clausole devono contenere le condizioni e modalità con cui il datore di lavoro può modificare, con un preavviso, la collocazione temporale della prestazione. Ciò fa sorgere il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione per tale variazione.
Turni di lavoro e part time
Se la prestazione è articolata in turni di lavoro, ossia quando per effetto dell’organizzazione aziendale del lavoro la prestazione del lavoratore part-time è articolata in turni, l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno) può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Principio di non discriminazione
Il lavoratore con contratto part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
Trasformazione da full time a part time
Salvo eccezioni espressamente previste dalla legge, l’azienda non ha l’obbligo di concedere il part-time al lavoratore che ne fa richiesta, così come non può convertire il rapporto da tempo pieno a tempo parziale senza il consenso del dipendente. Quindi la trasformazione in ogni caso è consentita su accordo delle parti risultante da atto scritto.
Se durante controlli ispettivi (oppure in caso di contenzioso con il lavoratore medesimo) dovessero emergere violazioni della disciplina del part-time, è prevista la trasformazione del rapporto a tempo parziale – evidentemente non genuino – in un rapporto a tempo pieno e indeterminato (si cita in proposito la sentenza n. 14797/2019), oltreché le sanzioni amministrative irrogate dagli enti competenti.
A tal proposito è doveroso segnalare la recente sentenza di Cassazione (n. 4350 del 19 febbraio 2024), tramite la quale è stato stabilito che la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno può determinare la trasformazione da un originario contratto part-time ad un full-time per facta concludentia.
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno.
A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Questa normativa è importante ad esempio per il computo dei lavoratori ai fini della normativa sull’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.
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