La vendita diretta a domicilio è disciplinata dalla Legge 173/2005 e dal Decreto Legislativo 114/98.
Si intende per “vendita diretta a domicilio“, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.
È considerato “incaricato alla vendita diretta a domicilio” (o venditore porta a porta), colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.
L’attività di vendita diretta a domicilio è soggetta a comunicazione preventiva da parte dell’impresa al comune in cui la stessa ha la residenza o la sede legale.
Nel caso in cui l’incaricato alla vendita diretta a domicilio svolga la sua attività con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’impresa esercente la vendita diretta.
L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può invece essere esercitata sia come oggetto di un’obbligazione assunta con contratto di agenzia, sia senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese. Si ricorda che nel caso di accordo tra committente e collaboratore per svolgere l’attività di vendita a domicilio tramite lavoro autonomo occasionale (c.d. “contratto con la ritenuta d’acconto), in tal caso non è previsto per il committente l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro.
Il tesserino. I venditori porta a porta devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’impresa che svolge l’attività di vendita a domicilio. Il tesserino di riconoscimento, che deve essere numerato ed aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo. Durante le operazioni di vendita il tesserino deve essere esposto in maniera ben visibile. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente l’attività di vendita diretta a domicilio.
L’incarico alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. Nel contratto di incarico alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione deve essere prevista la misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione delle stesse. L’attività di vendita diretta a domicilio è considerata di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro (art. 3 comma 4 Legge 173/2005). Superata la soglia dei 5.000,00 euro annui il lavoratore dovrà aprire la posizione IVA. Il reddito è determinato con una deduzione forfetaria del 22% (art. 25 dpr 600/73) e pertanto fino ad un ammontare lordo di ricavi pari ad Euro 6.410,00 la prestazione è considerata occasionale. Ai fini fiscali al venditore a domicilio si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% calcolata sull’imponibile provvisionale dedotta la quota forfetaria del 22%. Ai fini previdenziali il venditore porta a porta deve essere iscritto alla gestione separata. I venditori a domicilio non sono soggetti all’assicurazione INAIL (nota del Ministero del Lavoro n. 2018/2005).
Nella prossima “manovra” si prospettano novità per i lavoratori a domicilio, ne seguiremmo gli sviluppi a seguito pubblicazione ufficiale della legge di bilancio, oramai alle porte.
Per ulteriori informazioni:
UFFICIO PAGHE
Tel. 0173/226611
libripaga@acaweb.it