Le imprese fino a dieci dipendenti che necessitano di prestazioni saltuarie, possono assumere del personale tramite l’utilizzo di “prestazioni di lavoro occasionale” (meglio conosciuti come “voucher”), che, di recente, sono stati nuovamente riformati dal legislatore.
La riforma ha lasciato invariata la normativa sul “libretto di famiglia”.
La fruizione di entrambe le tipologie deve essere preceduta necessariamente dall’impegnativa procedura tramite Inps.
Le prestazioni occasionali si distinguono in PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI e LIBRETTO DI FAMIGLIA.
– PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI: utilizzabili da imprese che non occupano più di 10 dipendenti e persone fisiche nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
– LIBRETTO DI FAMIGLIA: utilizzabile solo le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
ATTIVAZIONE VOUCHER: STEP E TEMPISTICHE
Se un datore/committente [utilizzatore] e un lavoratore [prestatore] si accordano per intraprendere un rapporto di collaborazione tramite attivazione di voucher, oltre alla redazione di un contratto (che si ritiene sempre opportuno), bisogna effettuare una serie di adempimenti che di seguito esponiamo in sintesi.
– procedere alla registrazione dell’azienda (datore/committente);
– procedere alla registrazione del lavoratore con tutti i dati, anche bancari;
– provvedere al versamento con modello F24 dell’importo relativo al costo che dovrà sostenere l’azienda (netto al lavoratore più contributi). Precisiamo che eventuali integrazioni di versamento dovranno essere fatte sempre con un preavviso di 15 giorni;
– attivare la prestazione di lavoro, sempre sulla piattaforma Inps, almeno sessanta minuti prima del suo inizio, inserendo tutti i dati necessari all’attività lavorativa (data, luogo, orario, mansione, ecc), come vedremo meglio nel paragrafo dedicato successivamente.
Le tempistiche indicate non dipendono dalla scrivente e pertanto senza il rispetto delle stesse non si può garantire l’attivazione della prestazione occasionale.
NB: I LAVORATORI NON DEVONO AVER AVUTO RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO NEGLI ULTIMI SEI MESI CON L’AZIENDA CHE ATTIVA LA PROCEDURA (eccetto per somministrati).
REGOLE OPERATIVE E VALIDE PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI VOUCHER
Una volta eseguita tutta la procedura di registrazione e versamento al portafoglio elettronico (si ribadisce che è opportuno attivarsi sulla piattaforma Inps o contattare i nostri uffici una ventina di giorni prima), bisognerà attivare concretamente i voucher e quindi effettuare la comunicazione preventiva di volta in volta, prima di ogni attività lavorativa (almeno sessanta minuti prima del suo inizio). In tale comunicazione il datore dovrà aggiungere altri dati fondamentali come le giornate nelle quali sarà svolta la prestazione, la tipologia dell’attività da svolgere e l’orario di lavoro. Effettuata la prestazione, il sistema telematico Inps erogherà il compenso al lavoratore – sulla base dei dati inseriti nella comunicazione preventiva – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a:
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000,00 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro.
SOLO PER IL LIBRETTO FAMIGLIA
Si ricorda che le persone fisiche possono avvalersene esclusivamente nell’ambito di: piccoli lavori domestici (compresi giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare a bambini (baby-sitting), anziani o disabili; insegnamento privato; servizi di stewarding, limitatamente alle società sportive.
Gli utilizzatori, al termine della prestazione lavorativa e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, tramite la piattaforma telematica INPS, sono tenuti a comunicare i dati relativi alla singola prestazione effettuata.
COSTO ORARIO: ogni versamento dev’essere pari a 10,00 euro lordi ovvero a multipli di 10,00 euro (pari al compenso lordo di un’ora di prestazione).
Per ciascun titolo erogato restano a carico dell’utilizzatore (e vengono quindi trattenuti sul valore del buono): € 1,65 per la contribuzione alla Gestione separata Inps; € 0,25 per il premio Inail; € 0,10 per il finanziamento degli oneri gestionali Inps.
Al lavoratore, pertanto, viene accreditato un importo netto di € 8,00 per ciascun buono acquisito (esente da prelievo fiscale).
SOLO PER IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE
Dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La possibilità di utilizzo, in questo caso, è riservata ad imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni, ed altri enti di natura privata (nonché alle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei vincoli previsti dall’ art. 1, comma 7, D.L. 24 aprile 2017, n. 50).
Sempre entro il limite dei dieci dipendenti, si possono utilizzare i voucher anche:
– per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco 93.29.1.
– per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo (per le quali la soglia era precedentemente fissata a 8 lavoratori).
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato alle:
– imprese del settore edili e affini;
– imprese dei settori minerario;
– imprese che operano nell’ambito di contratti di appalto (sia pubblico che privato);
– imprese agricole (novità introdotta dalla recente riforma che dall’ 01/01/2023 ha abolito i voucher nel settore agricolo ed introdotto un altro strumento – si veda successivo paragrafo).
COMPENSO ORARIO: la misura minima oraria del compenso per il lavoratore è pari a 9 euro netti (ovvero 12,41 euro lordi). Il compenso per il prestatore non può essere inferiore a 36 euro netti, anche in caso di durata effettiva della prestazione giornaliera minore di 4 ore.
Pertanto, per poter attivare un voucher lavoro, l’utilizzatore deve preventivamente versare (con F24 come detto sopra) le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro: 9,00 euro (compenso minimo); 2,97 euro (il 33% del compenso) per la contribuzione alla Gestione separata Inps; 0,33 euro (3,5% del compenso) per il premio Inail; 0,12 euro (1% degli importi versati) per il finanziamento degli oneri gestionali;
Il totale del costo lordo aziendale complessivo è quindi pari ad euro 12,41/ora.
Oltre i limiti economici (per il datore di lavoro 10.000 euro annui netti; per il lavoratore 5.000 euro annui netti, di cui solo 2.500 nei confronti di un solo datore di lavoro), bisogna tenere presente sia il limite di durata (280 ore annue) e sia il limite di impiego (non possono essere utilizzati lavoratori con i quali il datore di lavoro abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa).
SETTORE AGRICOLO: ABOLITO IL SISTEMA DEI VOUCHER. INTRODUZIONE DEL NUOVO “CONTRATTO DI 45 GIORNI IN AGRICOLTURA”
La Legge di Bilancio 2023 sostituisce la regolamentazione in origine prevista per il settore agricolo con una disciplina transitoria, valida per il biennio 2023 e 2024, che prevede il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto.
La nuova normativa in sintesi:
– occorre un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
– è necessario l’inoltro, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria (Unilav) al competente Centro per l’Impiego;
– i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro;
– il contratto di lavoro può avere una durata massima di 12 mesi;
– il relativo compenso al lavoratore verrà erogato sulla base delle tariffe retributive stabilite sia dal CCNL che da quello provinciale sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, attraverso sistemi di pagamento tracciabili (tali somme sono esenti da IRPEF o da qualsiasi altra imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato od inoccupato e sono cumulabili con il trattamento pensionistico.
In attesa di ulteriori e necessarie specifiche Inps in merito al nuovo contratto 45 giorni, ricordiamo che nel settore agricolo resta sempre possibile assumere operai a tempo determinato o stagionali, anche a giornata (OTD).
Per ulteriori informazioni
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