I BENI STRUMENTALI NEL BILANCIO 2020

 

Rivalutazione dei beni di impresa

Il cosiddetto “Decreto Agosto” ha nuovamente proposto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa presenti al 31/12/2019, da effettuare nel bilancio 2020

In merito alle modalità applicative, si evidenzia quanto segue:

• l’imposta sostitutiva di rivalutazione è pari al 3%, senza alcuna differenziazione tra beni ammortizzabili o meno (nella rivalutazione disposta dalla legge di bilancio 2020 per le aliquote erano pari al 12% e 10%);

• la possibilità di rivalutare ciascun singolo bene, senza alcun riferimento alle “categorie omogenee”;

• il costo rivalutato rileva fin dal 2021 ai fini dell’ammortamento;

• permane il differimento al 2024 (4° periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione della rivalutazione) per gli effetti ai fini della plusvalenza;

• è possibile procedere alla rivalutazione gratuita con effetti meramente civilistici.

• è prevista la rivalutazione “gratuita” per le imprese del settore alberghiero e termale.

 

Ammortamenti “sospesi” nel bilancio 2020

Al fine di ridurre l’impatto economico della crisi epidemiologica in atto, il “Decreto Agosto” ha introdotto una disciplina che deroga all’obbligatorietà della procedura di ammortamento delle immobilizzazioni.  

In particolare le imprese, per migliorare il risultato d’esercizio, possono decidere di non contabilizzare in tutto o in parte la quota 2020 dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico dell’esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno; sarà comunque necessario destinare a una riserva indisponibile l’ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

Secondo Assonime, la suddetta deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti, prevista per i bilanci degli esercizi in corso al 15 agosto 2020, si applica anche quando non è motivata dalla mancata o ridotta utilizzazione nell’esercizio di singoli beni o classi di beni, ma ogni volta che la società ha subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia.

Per quanto attiene gli aspetti civilistici, tale deroga ai principi generali di redazione del bilancio deve essere giustificata in nota integrativa e comporta il conseguimento di maggiori utili che non possono essere distribuiti, ma devono essere accantonati ad una riserva indisponibile, che non potrà essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma potrà essere utilizzata a copertura delle perdite.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
Tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

 

 

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