Il c.d. “Decreto Lavoro” (d.l. 48/2023) dello scorso maggio, poi convertito in legge a fine luglio, ha previsto per l’anno 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, la possibilità di riconoscere benefit il cui valore può essere esente fino a 3.000,00 euro. Per benefit si intendono buoni e/o servizi attribuibili in aggiunta allo stipendio.
Tra i benefit da includere nella soglia di esenzione rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (sulla falsa riga di come era stato disciplinato anche lo scorso anno, ma stavolta solo a vantaggio del personale con figli a carico).
Ai lavoratori senza figli a carico continuerà, invece, ad applicarsi la soglia di esenzione “tradizionale” di 258,23 euro annui.
Altri aspetti in sintesi:
- il limite di 3.000,00 euro è valido anche per i benefit che, per scelta del lavoratore, sono stati, in tutto o in parte, concessi in luogo dei premi di risultato detassabili;
- il superamento dei 3.000,00 euro comporta il pagamento di tasse e contributi sull’intero ammontare e non soltanto sulla quota parte eccedente;
- il bonus di 3.000,00 euro è applicabile sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co.;
- i benefit possono essere concessi anche ad personam.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa tramite circolare 23/E del 1° agosto precisando che:
- per figli fiscalmente a carico si deve far riferimento alla disciplina dell’articolo 12 del Tuir:
– figli con età non superiore a 24 anni e con reddito pari o inferiore a 4.000,00 euro;
– figli con età superiore a 24 anni ma con reddito non superiore a 2.840,51 euro - la disposizione è rivolta anche a chi ha un solo figlio a carico;
- il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%: in tal caso i due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6.000,00 euro (anche se il figlio risultasse a interamente a carico di uno solo dei due genitori);
- la condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore;
- il beneficio è applicabile a imposte e contributi;
- per quanto concerne le utenze (acqua/luce/gas), esse possono riferirsi anche a bollette e fatture che saranno emesse nell’anno 2024, purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2023 (le somme pagate per le utenze dal dipendente nel 2023, che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 e già oggetto di rimborso in relazione alle disposizioni normative dello scorso anno, non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione).
Il limite di 3.000,00 euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile e ad ogni modo è opportuno che le parti (datore e lavoratore) conservino la dichiarazione ai fini probatori.
In ultimo, si informa che la soglia di 3.000,00 euro è applicabile previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), laddove presenti. Sul punto le Entrate, tuttavia, specificano che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l’anno.
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