FRINGE BENEFIT PER I DIPENDENTI: RADDOPPIATA PER L’ANNO 2020 LA SOGLIA DI ESENZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

 

I fringe benefits (dall’inglese, “benefici marginali”) sono elementi remunerativi in aggiunta alla retribuzione principale e consistono nella concessione in uso di beni e servizi da parte del datore di lavoro a favore dei lavoratori. A differenza della retribuzione, normalmente pattuita in denaro, essi rappresentano quindi una forma di retribuzione in natura ai sensi del comma 3 art. 51 del Tuir (Testo Unico sulle Imposte dei Redditi).

Tale comma 3 stabilisce l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore a 258,23 euro (per periodo d’imposta). Ebbene, per l’anno 2020, causa emergenza Coronavirus, tale soglia è raddoppiata ed è quindi possibile erogare, entro il 31 dicembre 2020, un massimale di 516,46 euro quale valore di beni ceduti e servizi prestati dall’azienda ai propri lavoratori (ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR). Parliamo, principalmente, di buoni benzina o buoni spesa, che saranno quindi esenti sia fiscalmente che contributivamente sino alla cifra complessiva di 516,46 euro.

Si approfitta per ricordare che la circolare n.28/E emessa nel 2016 dall’Agenzia delle Entrate aveva specificato che la soglia di esenzione (oggi pari ad euro 516,46 entro il 31/12/2020) riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, le quali, se eventualmente erogate dal datore in aggiunta alla normale retribuzione, saranno assoggettate normalmente a tassazione.

In ultimo, preme ricordare che se l’importo corrispettivo del totale dei benefit erogati supera il limite previsto, concorre per intero a formare il reddito. Di conseguenza, sarà l’intero importo a essere tassato e non soltanto la parte eccedente i 516,46 euro, per l’anno 2020 (dal 01/01/2021, salvo nuovi decreti, tale soglia tornerà ad essere 258,23 euro). 

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