Entro il 24/08/2022 va presentata l’istanza da parte degli enti non commerciali che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale per accedere ai 20 milioni del Fondo straordinario ristori. È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo.
A definire tempi e modalità di accesso è l’Avviso 2/2022 del Ministero del Lavoro, approvato con decreto direttoriale n. 134 del 12 luglio 2022.
Si ricorda che possono richiedere i contributi gli enti non commerciali (previsti al titolo II, Capo III del TUIR), gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (iscritte nella relativa anagrafe) e gli enti pubblici ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera b), del TIUR:
· titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
· che hanno svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid-19;
· titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
Secondo l’articolo 3, comma 3 del Decreto Interministeriale del 10 gennaio 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina la modalità di erogazione del contributo, gli enti richiedenti non devono aver beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 1 del D.L. n. 137/2020.
Le domande devono essere presentate entro le ore 18.00 del 24 agosto 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori ETS 20 MILIONI”, disponibile sul “Portale Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it), previo accesso con credenziali SPID personali o CIE del legale rappresentante dell’ente.
È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito ha precisato che ogni ente può presentare una sola domanda a prescindere dal numero delle sedi operative. Nel caso in cui un ente non abbia strutture nella Regione dove ha sede legale, ma ha strutture operative presso un’altra Regione, potrà presentare istanza riportando nell’apposita sezione della piattaforma la Regione che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento.
Il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base del rapporto tra il totale delle risorse assegnate a ciascuna Regione-Provincia autonoma e il numero di domande ammesse presentate dai soggetti beneficiari aventi sede legale nel corrispondente territorio regionale-provinciale.
Il beneficio sarà erogato ai soggetti beneficiari dalle Regioni e dalle Province autonome a valere sulle risorse ad esse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per ulteriori informazioni contattare:
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
UFFICIO CREDITO
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)
Davide Paganotti 0173/226671
dpaganotti@confirete.it
Elisa Montrucchio 0173/226549
elisa.montrucchio@acaweb.it

