I prodotti conformi ai requisiti del Regolamento e consentiti per l’uso non professionale sono identificabili tramite la dicitura, riportata in etichetta, “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”. Inoltre, è previsto che, dopo la denominazione commerciale del prodotto, sia inserita in etichetta la sigla:
• “PFnPE”, per i prodotti da utilizzare per la difesa delle piante commestibili, oppure
• “PFnPO”, per la difesa delle piante ornamentali.
I prodotti autorizzati per l’impiego su entrambe le tipologie di pianta ricadono nella categoria dei “PFnPE”.
Dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi dal 2 maggio, sono consentiti per l’uso non professionale i prodotti autorizzati conformi ai requisiti di classificazione e taglia di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento approvato, che disciplinano le misure transitorie previste, rispettivamente, per i PFnPO e per i PfnPE.
Con la nuova dicitura sarà specificato anche il termine entro cui è consentito l’uso non professionale del prodotto, fissato in 6 o 24 mesi (fino allo 02/12/2018 o allo 02/05/2020) a seconda delle caratteristiche e della taglia del prodotto, e salvo che l’autorizzazione del prodotto non scada prima.
Il Ministero specifica che, a partire dal 16 agosto scorso, i prodotti che risultano privi della dicitura “prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali” sono da considerarsi a esclusivo uso professionale. Dalla medesima data, pertanto, ne è vietata la vendita agli acquirenti utilizzatori non professionali che, in quanto tali, non sono dotati dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo prevista dall’art. 9 del D.Lgs. 150/2012 (il cd. “patentino”).
L’utilizzatore professionale che intenda acquistare o utilizzare i prodotti destinati agli utilizzatori non professionali, tuttavia, è comunque tenuto al possesso del certificato di abilitazione e sarà soggetto a tutti gli adempimenti previsti per i prodotti per uso professionale (ad esempio in merito alla registrazione dei trattamenti, allo stoccaggio o allo smaltimento).
PER I COMMERCIANTI
Per quanto riguarda i rivenditori, il Ministero segnala che per la vendita di PFnPE è necessaria l’abilitazione alla vendita prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 150/2012, mentre, la vendita dei PFnPO, è consentita anche ai rivenditori non specificamente qualificati per il settore dei prodotti fitosanitari (come ad esempio fioristi, garden-center, supermercati).
Il decreto specifica poi che il rivenditore dei prodotti destinati agli utilizzatori non professionali (sia PFnPE che PFnPO), è tenuto ad apporre apposita cartellonistica nel locale adibito alla vendita al dettaglio dei prodotti.
LA CARTELLONISTICA
La cartellonistica deve contenere le informazioni generali che il venditore è tenuto a fornire all’acquirente all’atto della vendita ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 150/2012, sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all’esposizione, ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
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