FINANZIAMENTI PER LIQUIDITÀ DAL 1° LUGLIO 2021 – AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE EUROPEA

  
 

La Commissione Europea ha autorizzato la proroga e le modifiche dei due regimi italiani “Fondo di garanzia per le PMI”, disposte dall’articolo 13 del decreto Sostegni-bis, ritenendoli in linea con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Temporary Framework).

I finanziamenti concessi di importo superiore a €30.000 (articolo 13 dl 23/2020) dal 1° luglio la garanzia del fondo PMI scende dal 90% all’80% e la durata massima di queste nuove operazioni potrà essere di 8 anni (rispetto ai 6 anni previsti precedentemente).

Il Decreto Sostegni bis, per i finanziamenti già in essere e già garantiti dal Fondo di Garanzia potranno essere allungati fino ad un massimo di 8 anni.

Importante evidenziare che la durata massima di 8 anni è prevista anche per le operazioni con finalità di rinegoziazione di finanziamenti e consolidamento di apertura di credito in essere con l’aggiunta di almeno il 25% di liquidità aggiuntiva; tale opportunità può essere una fondamentale occasione per le aziende di rivedere le esposizioni verso il sistema bancario al fine di rimodulare il peso delle rate e abbassare gli oneri finanziari.

Mentre si ricorda che i finanziamenti ai sensi della lettera m) fino a 30mila euro saranno garantiti al 90% con applicato un tasso di interesse diverso dalle disposizioni precedenti.

 

Credito di imposta sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione

Ricordiamo il credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito massimo spettante è pari a €60.000 per impresa. Il credito spettante sarà utilizzato in compensazione nella dichiarazione redditi relativa il periodo di imposta di sostenimento della spesa. Prossimamente l’Agenzia delle Entrate emetterà provvedimento contenente le modalità di applicazione e fruizione del credito.

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